Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36145 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36145 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL KIHEL ZITOUNI N. IL 15/02/1974
avverso la sentenza n. 363/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 11/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato ZITOUNI EL KIHEL, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza indicata in
epigrafe (che ne ha confermato la condanna per i reati ascrittigli, unificati in continuazione,
alla pena ritenuta di giustizia dal primo giudice), lamentando vizio di motivazione quanto
all’affermazione di responsabilità.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità

Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte
le sue articolazioni, del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei
rilievi con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché
esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha motivato la contestata affermazione di responsabilità valorizzando l’accertata disponibilità
della merce di provenienza illecita de qua.

Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente,
limitandosi a riproporre una diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su
mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma dì Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015
Il Co

onente estensore

Il Presidente

degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.

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