Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36141 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36141 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANTONELLI ENZO N. IL 15/10/1963
avverso la sentenza n. 628/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

4.

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato ENZO ANTONELLI, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza indicata in
epigrafe (che, all’esito del giudizio di rinvio, ha determinato in anni due la durata delle pene
accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente inflitte dal primo giudice),
lamentando vizio di motivazione e violazione degli artt. 627 c.p.p. – 37 e 133 c.p. – 85 d.P.R.
n. 309 del 1990.

degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte
le sue articolazioni, del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei
rilievi con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché
esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha motivato le contestate statuizioni valorizzando l’accertata partecipazione all’associazione
finalizzata al traffico di droga, i reiterati acquisti di droga effettuati dall’imputato (a riprova di
non occasionalità della condotta), desumendone motivatamente l’inserimento dei fatti in un
contesto allarmante e la conseguente adeguatezza della determinata durata delle pene
accessorie (f. 2 s.), limitatamente alla quale soltanto era stata annullata la originaria
sentenza di appello.

Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente,
limitandosi a riproporre una diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su
mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015
Il Com ronente estensore

Il Presidente

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità

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