Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3614 del 28/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3614 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELLONI ALBERTO N. IL 29/01/1965
avverso la sentenza n. 30/2014 TRIBUNALE di VERBANIA, del
27/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 28/11/2014

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 28/11/2014

Ritenuto:
— che il Tribunale di Verbania, con sentenza del 27/3/2014 ha applicato a MELLONI Alberto la
pena concordata, ex articolo 444 C.P.P., in ordine al reato di cui agli artt.3 1.54\2006 e 12 sexies
898\70 (in Corte Ceno dall’ottobre 2008 al 30.5.2013);
— che, in tema di “patteggiamento”, il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di
legittimità, di questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione della pena
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, poiché l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in
discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche
assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato.
(Sez. V n. 21287, 04 giugno 2010; Sez. Il n. 5240, 14 gennaio 2009). Va aggiunto che l’accordo
intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce
l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del
fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione
giuridica di esso, con il richiamo all’articolo 129 C.P.P. per escludere la ricorrenza di alcuna delle
ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.(Sez. IV .34494, 17 ottobre 2006).
— che, nella fattispecie, il ricorrente lamenta la violazione del principio del ne bis in idem ma il
giudice, applicando la continuazione con i fatti giudicati con sentenza 11/5/2010, ha effettuato
una valutazione complessiva e non ha violato il suddetto principio. Inoltre l’imputato, quando ha
chiesto il patteggiamento in continuazione aveva evidentemente già escluso dal calcolo della pena
proposta il periodo relativamente al quale era già stato giudicato;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00

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