Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36138 del 26/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36138 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRAVANTE MATTEO N. IL 1243/1967
avverso la sentenza n. 6467/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 26/05/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato MATTEO GRAVANTE, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza indicata in
epigrafe (che ne ha confermato la condanna per il reato ascrittogli, rideterminando al pena
per effetto del riconoscimento della continuazione con reati separatamente giudicati),
denunciando vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.
degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte
le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello
e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n.
221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la
Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e
non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato la
contestata statuizione valorizzando (f. 2) il fatto che l’imputato <<è pesantemente
recidivo», in tal modo correttamente conformandosi all'orientamento consolidato di questa
Corte, per il quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti
generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133
c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del
beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del
reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così,
da ultimo, Sez. II, sentenza n. 3609 del 18 gennaio - 10 febbraio 2011, CED Cass. n. 249163). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente,
limitandosi a riproporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su
mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015
Il Presidente Il Co ponente estensore
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