Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36135 del 26/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36135 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRUNETTI EMANUELE N. IL 07/06/1982
avverso la sentenza n. 8622/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 26/05/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato EMANUELE BRUNETTI, in atti generalizzato, ha proposto ricorso contro la
sentenza indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna per i reati ascrittigli,
riducendo la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice), lamentando vizio di motivazione
quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità
degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
Per effetto della citata rinunzia, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta colpa – della somma di
Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di cinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015
Il Componente estensore
Il Presidente
In data 14 aprile e pervenuta rituale rinunzia al ricorso dell’interessato.