Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36134 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36134 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANTONA GIUSEPPE N. IL 21/10/1958
avverso la sentenza n. 951/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
30/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato GIUSEPPE D’ANTONA, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza indicata
in epigrafe (che ne ha confermato la condanna per il reato di cui al capo B), riducendo la pena
ritenuta di giustizia dal primo giudice, per effetto della contemporanea declaratoria di
estinzione per prescrizione del reato di cui al capo A), lamentando violazione di legge (per
nullità dell’ordinanza dichiarativa di contumacia).

degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché tardivo: il termine per il ricorso,
..
decorrente dall’Il marzo 2014 (trattOcoincidente con la data di scadenza del termine di
giorni 40 riservato per il deposito dei motivi, più favorevole per lImputato rispetto alla data
della notificazione del prescritto estratto contumaciale, per essere stata la motivazione
depositata ben prima della scadenza del termine riservato) scadeva il 25 aprile 2014, giorno
festivo, ed era quindi prorogato ex lege al 26 aprile 2014; il ricorso è stato depositato in
cancelleria il 5 giugno 2014.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015
Il Componente estensore

Il Presidente

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità

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