Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36133 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36133 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEMINARA GIUSEPPE ANTONIO N. IL 19/07/1971
avverso la sentenza n. 1917/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRAN

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato GIUSEPPE ANTONIO SEMINARA, in atti generalizzato, ricorre contro la
sentenza indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna per il reato di estorsione
continuata ascrittogli, alla pena ritenuta di giustizia), lamentando mancata assunzione di una
prova decisiva e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche.

degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte
le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello
e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n.
221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la
Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e
non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato le
contestate statuizioni valorizzando:
ai fini della mancata assunzione della prova invocata, la sua motivata irrilevanza (f. 2
ss.): peraltro, il ricorrente, che da ultimo ha chiesto ed ottenuto di procedere con rito
abbreviato non condizionato, per tale ragione non ha titolo per proporre la doglianza,
perché «non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata
assunzione di una prova decisiva nel giudizio abbreviato non condizionato» (Sez. V,
sentenza n. 27985 del 5 febbraio 2013, CED Cass. n. 2455566);
ai fini del diniego delle reclamate attenuanti, l’assenza di elementi sintomatici di
meritevolezza (tal non essendo risultata la reticente ed interessata confessione)
nonché i plurimi e gravi precedenti penali dell’imputato, sintomatici «di una
personalità particolarmente incline al delitto» (f. 4).

Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente,
limitandosi a riproporre una diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su
mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015
Il Presidente

Il Componente estensore

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