Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36130 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36130 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAMMASSIMO ALESSANDRO N. IL 06/12/1969
avverso la sentenza n. 1367/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato ALESSANDRO SAMMASSIMO, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza
indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna per il reato ascrittogli al capo C),
riducendo la pena per effetto della contestuale assoluzione dalle residue imputazioni),
lamentando violazione degli artt. 648 – 62 bis – 133 c.p. e vizio di motivazione (per carenza
del necessario dolo di ricettazione, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed

In data 11 maggio 2015 è stata depositata una memoria con la quale l’avv. ZANNA
rivendica la fondatezza del ricorso, reiterandone le doglianze.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità
degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte
le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello
e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n.
221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la
Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e
non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato la
contestate statuizioni valorizzando:

a fondamento dell’affermazione di responsabilità (f. 8) gli esiti di due conversazioni
intercettate, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti;

a fondamento della complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio (f. 9),
l’assenza di elementi congruamente sintomatici di meritevolezza (in presenza di gravi
modalità del fatto accertato, consistente – è bene ricordarlo – nella ricettazione di ben
sei autoveicoli); la pena – tenuto conto di quanto appena osservato – è stata
determinata con particolare benevolenza, in misura assai prossima al minimo edittale.

Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente,
limitandosi a riproporre obiezioni del tutto generiche, fondate su mere ed indimostrate
congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

eccessività della pena).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015
Il Presidente

Il Conn onente estensore

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