Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3613 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3613 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Dal Magro Roberto, nato a Belluno il 26/01/1974;
avverso la sentenza del 29/04/2013 della Corte d’appello di Venezia, Sezione 1^
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile;
udito per l’imputato l’avv.Antonio Prade anche in sostituzione dell’Avv. Fabio
Capraro, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19.6.2012 il Tribunale di Treviso dichiarò Dal Magro
Roberto responsabile dei reati di rapina aggravata consumata (capi A e B) e
tentata (capo C) commessi il 12.7.2011, nonché di rapina e lesioni commessi la
notte tra il 15 ed il 16.6.2010 e fra il 3 ed il 4.7.2010, unificati sotto il vicolo
della continuazione e – concesse le attenuanti generiche e quella del vizio
parziale di mente equivalenti alle aggravanti, con la diminuente per il rito

Data Udienza: 15/01/2014

abbreviato – lo condannò alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione ed € 900,00 di
multa.

2.

L’imputato proponeva gravame ed il Procuratore della Repubblica

proponeva ricorso per cassazione convertito in appello e la Corte d’appello di
Venezia, con sentenza in data 29.4.2013, esclusa la continuazione, determinò la
pena in anni 4 mesi 6 giorni 20 di reclusione ed € 1.300,00 di multa.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite i difensori, deducendo:

travisamento della prova in quanto la Corte territoriale ha affermato la
responsabilità dell’imputato in ordine alle tre rapine contestate anche se
gli orari indicati nel verbale di arresto dell’imputato non lo
consentirebbero in quanto le vittime avrebbero indicato gli orari in modo
approssimativo; l’arresto è avvenuto alle 0.20 del 13.7.2011, mentre
l’orario indicato dall’ultima prostituta denunciante è quello delle 00.00
dello stesso giorno ad una distanza di Km 21 percorribili nella migliore
delle ipotesi in 25 minuti; gli orari delle supposte rapine (22.30; 23.30 e
24.00) andrebbero a sovrapporsi; a fronte delle deduzioni difensive circa
l’incompatibilità degli orari la Corte d’appello si è limitata a definire
approssimativi gli orari; non sarebbero stati seguiti i criteri di valutazione
della prova di cui all’art. 192 cod. proc. pen.; non sarebbe stato effettuato
un vaglio di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese; non
sarebbe stata valutata l’annotazione di servizio dei Carabinieri di Villorba
del 13.7.2011 che colloca l’ultima rapina come commessa all’incirca a
mezzanotte posto che i militari, su indicazione ricevuta dalla Centrale
operativa di Treviso alle 00.10, si sono portati presso il cimitero di
Spresiano in quanto era appena stata denunciata una tentata rapina
(capo C); tale indicazione della Centrale operativa implica che la vicenda
sia stata denunciata pochi minuti prima, il che confermerebbe l’orario
delle 0.00;
2. violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento
della prova in relazione all’affermazione di responsabilità per la tentata
rapina di cui al capo C; la condotta non sarebbe stata univoca; non vi
sarebbe prova che, tramite la condotta minacciosa, l’imputato intendesse
impossessarsi della cosa mobile altrui;
3. violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento
della prova in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di
rapina di cui al capo B; è contestato all’imputato di essersi impossessato,
con minaccia di un coltello, di un telefono cellulare; non vi sarebbe prova
2

1. violazione di legge e vizio di motivazione anche sotto il profilo del

che l’imputato si sia mai impossessato di tale apparecchio, che sarebbe
stato smarrito dalla donna nella fuga;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esclusione
dell’unicità del disegno criminoso fra i fatti del 2010 e quelli del 2011
sull’argomento che era trascorso oltre un anno fra i due gruppi di episodi,
senza aver riguardo all’esistenza del medesimo disegno criminoso; i periti
psichiatri hanno individuato la causa scatenante dell’agire dell’imputato
nella separazione dalla moglie, sicché ciò ricondurrebbe tutti i fatti ad un
unico progetto;

equivalenza fra attenuanti ed aggravanti ed al conseguente trattamento
sanzionatorio, posto che il vizio era la causa scatenante di atti violenti
contro le donne.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è generico e svolge censure di merito.
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta
illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non
contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri
adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con
riferimento alle relative doglianze. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del
22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv 246552).
Poiché al ricorso non sono allegati gli atti il cui contenuto si assume travisato
(verbale di arresto, annotazione di servizio dei Carabinieri), la censura di
travisamento della prova è generica e non può che essere valutata solo in
relazione alla parte del verbale di arresto trascritta nella sentenza impugnata.
Sotto tale aspetto il motivo di ricorso propone censure attinenti al merito
della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti la Corte territoriale, dopo aver riportato parte del verbale di arresto,
ha rilevato l’esistenza di gravi elementi a carico dell’imputato quali un graffio
sulla guancia sinistra, il rinvenimento di un coltello (e l’uso di tale arma è stato
riferito da due delle tre persone offese, la corrispondenza fra la targa dell’auto di
Dal Magro ed i numeri indicati dalla persona offesa dell’ultima rapina, il
riconoscimento dell’imputato da parte delle vittime.
La Corte d’appello, quanto alla discrasia dedotta dalla difesa circa gli orari
dell’ultima rapina e dell’arresto ed i tempi di percorrenza fra il luogo dell’ultima
rapina e quello dell’arresto, ha rilevato la possibile approssimazione degli orari
(anche sulla parte del verbale di arresto trascritta risulta l’indicazione “circa” a
proposito dell’indicazione “0.20”).

3

5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di

In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda
sindacabile in questa sede, considerando che la differenza di tempi sui quali si
appunta la doglianza difensiva è di quattro minuti.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una

30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del
21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di
motivazione o la sua manifesta illogicità.
Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti
dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità
degli enunciati che la compongono.

2. il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure
di merito. La Corte territoriale ha valutato l’identico modo di operare dell’autore
dei reati di talché ha desunto che la minaccia del coltello nell’episodio di cui al
capo C fosse finalizzata alla sottrazione di beni ed in ciò non vi è alcuna
manifesta illogicità.

3. Il terzo motivo di ricorso è generico e svolge censure di merito.
Non sono allegati atti di cui si assume il travisamento ed in ogni caso il
ricorrente propone, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a
quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione,
perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata
dall’art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante
con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia,
e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in
sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1
sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054).

4. Il quarto motivo di ricorso svolge censure di merito.
In caso di reati commessi a distanza temporale l’uno dell’altro, si deve
presumere, salvo prova contraria, che la commissione d’ulteriori fatti, anche
analoghi per modalità e

“nomen juris”,

non poteva essere progettata

specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi

4

formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del

negarsi la sussistenza della continuazione. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3747 del
16/01/2009 dep. 27/01/2009 Rv. 242537).
Nel caso in esame non sussiste prova contraria e l’imputato, lungi
dall’allegare l’unicità del disegno criminoso, ha negato ogni addebito.

5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di
merito. Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio,
per il corretto adempimento dell’obbligo della motivazione in tema di

avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma
dell’art. 133 cod. pen. E gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o
prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di
legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei
fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il
supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti
obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto.
(Cass. Sez. 1″ sent. n. 3163 del 28.11.1988 dep. 25.2.1989 rv 180654).
La Corte territoriale nel negare le circostanze attenuanti generiche ha
richiamato l’elevato indice di violenza nei confronti di soggetti deboli, così
dimostrando di aver valutato la gravità dei fatti anche ai fini del giudizio di
comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti.

6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 15/01/2014.

bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di

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