Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36129 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36129 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABATE LUIGI N. IL 25/10/1968
avverso la sentenza n. 3958/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato LUIGI ABATE, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza indicata in
epigrafe (che ne ha confermato la condanna per il reato ascrittogli alla pena ritenuta di
giustizia), lamentando violazione di legge (quanto alle modalità della ricognizione) e vizio di
motivazione quanto alla ritenuta attendibilità delle testimonianza acquisite e valorizzate ai fini
dell’affermazione di responsabilità.

degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte
le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello
e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n.
221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la
Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e
non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato la
contestata affermazione di responsabilità valorizzando (f. 8 ss.) essenzialmente l’esito
positivo di una ricognizione di persona operata da un teste oculare giudicato attendibile
perché estremamente preciso, ed un ulteriore riconoscimento positivo, ma con margini di
incertezza giudicati non decisivi; le dichiarazioni degli ulteriori testimoni, meno precisi, non
sono comunque risultate in contrasto con quelle valorizzate; il complessivo quadro ha trovato
conferma negli elementi accessori ìndicati a f. 13.
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente,
limitandosi a riproporre obiezioni del tutto generiche, fondate su mere ed indimostrate
congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015
Il Comp nente estensore

Il Presidente

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità

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