Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36128 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36128 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MAURO EMANUELE N. IL 08/04/1979
avverso la sentenza n. 1112/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato EMANUELE DI MAURO, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza indicata
in epigrafe (che ne ha confermato la condanna per i reati ascrittigli alla pena ritenuta di
giustizia), lamentando vizi della motivazione e violazione di leggi riguardo alle affermazioni di
responsabilità, alle circostanze ed al trattamento sanzionatorio.
In data 9 maggio 2015 è stata depositata richiesta di trattazione in pubblica udienza per

questioni giuridiche ad essa sottese».
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità
degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte
le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello
e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n.
221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la
Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e
non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato.-6
contestate statuizioni valorizzando, mutuando i rilievi del primo giudice (come è fisiologico in
presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità):

ai fini delle affermazioni di responsabilità, le acquisite dichiarazioni testimoniali e gli
esiti delle perquisizioni eseguite; in particolare, in ordine al furto con strappo di cui al
capo A) l’imputato è stato riconosciuto dalla p.o., aveva tentato di cambiare un
assegno che le aveva scippato, ed è stato accusato anche dalla coimputata; le res di
provenienza furtiva di cui ai capi B) – D) – E) – H) sono state rinvenute in disponibilità
dell’imputato presso la sua abitazione, e le pp.00. non hanno riconosciuto il DI MAURO
come autore dei rispettivi scippi; le res di provenienza furtiva di cui ai capi C) – F) G) sono state rinvenute in disponibilità dell’imputato presso la sua abitazione, i relativi
scippi erano sta-Q» compiuti «in prossimità temporale rispetto all’epoca del,
rinvenimento» (f. 4 sentenza di primo grado), in due occasioni era stata notata la
presenza di una donna in compagnia dello scippatore, e la coimputata ha ammesso di
essere stata coinvolta con l’imputato in un episodio analogo a quello che da ultimo
aveva condotto all’arresto di entrambi, un paio di giorni prima;

– ai fini della qualificazione giuridica dei fatti di ricettazione, e non come incauto
acquisto, la totale assenza di indicazioni sull’occasione e sulle modalità di ricezione
delle res in oggetto;

la asserita «delicatezza delicatezza della vicenda» e la asserita «complessità delle

- ai fini della complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, l’elevato
numero di gravi reati accertati ed il valore dei beni ricettati, che non legittimavano né
la qualificazione de fatti di ricettazione ex art. 648, comma 2, c.p., né la concessione
per uno o più reati dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.; il diniego delle attenuanti
generiche è stato correttamente motivato valorizzando l’assenza di elementi
sintomatici della necessaria meritevolezza, unitamente alla negativa vita giudiziaria
pregressa dell’imputato ed al numero ed alla gravità dei reati accertati; detti elementi,

economico causato alle parti lese ha legittimato la conclusiva determinazione della
pena.
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente,
limitandosi a riproporre una diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su
mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.

Le plurime sospensioni della prescrizione intervenute (evocate in motivazione dalla
sentenza di primo grado) non consentono di ritenere maturato il relativo termine prima della
sentenza di appello (in difetto di specifiche richieste difensive sul punto, e considerata la
totale inammissibilità del ricorso, la relativa declaratoria di ufficio non sarebbe comunque
consentita).
Nè potrebbe porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione
eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della totale
inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che
l’inammissibilità del ricorso per cessazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.»

(Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22

novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l’inammissibilità del ricorso era dovuta
alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata
successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un.,
sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601
del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400).

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – …,.
della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

unitamente alla particolari. intensità del dolo palesato ed all’elevato pregiudizio

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015
Il Presidente

Il Com nente estensore

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