Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36126 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36126 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUARISCO GUGLIELMO N. IL 16/10/1939
avverso la sentenza n. 6903/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato , ‘GUGLIELMO GUARISCO, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza
indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna per i reati ascrittigli, convertendo la
pena detentiva ritenuta di giustizia nella corrispondente pena pecuniaria), lamentando
violazione dell’art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato di cui
all’art. 646 c.p., alla ritenuta non innocuità del fatto contestato, alla sua attribuzione
all’imputato, alla mancata prevalenza delle ritenute attenuanti generiche ed alla

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità
degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte
le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello
e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n.
221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo, e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la
Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e
non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato:
la contestata affermazione di responsabilità in ordine all’appropriazione indebita
valorizzando le dichiarazioni rese dal notaio BEGALLI e quanto risultante dai documenti
acquisiti (f. 3 s.);
la valutazione di non innocuità del falso, valorizzando il fatto che esso, !ungi
dall’essere innocuo (id est improduttivo di conseguenze), mirava a dimostrare
l’esistenza del diritto dell’imputato alla liquidazione di competenze professionali, in
realtà inesistente (f. 5);
l’attribuzione del fatto all’imputato valorizzando il fatto che <> (f. 5);
le ulteriori statuizioni inerenti, nel complesso, alla determinazione del trattamento
sanzionatorio valorizzando l’accertato abuso di un rapporto fiduciario, che connota di
particolare gravità i fatti, e l’assenza di profili di meritevolezza tali da legittimare il
chiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche (f. 5), peraltro benevolmente
concesse.

Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente,…….t.
limitandosi a riproporre una diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su
mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamen ‘

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015
Il Com onente estensore

Il Presidente

pecuniaria.

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