Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36125 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36125 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PADERNO SIMONA N. IL 29/06/1976
avverso la sentenza n. 2111/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI .
I.

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputata SIMONA PADERNO, in atti generalizzata, ricorre contro la sentenza indicata in
epigrafe (che, in riforma della sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per i
soli reati di cui ai capi A, B. – qualificato come tentativo -, C., E., F., rideterminando
conseguentemente la pena in termini più favorevoli), lamentando vizio di motivazione in
ordine all’affermazione di responsabilità ed alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità
degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte
le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello
e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n.
221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la
Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e
non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato la
contestata statuizione affermando che l’imputata aveva reso in ordine alle modalità di
commissione del presunto furto dichiarazioni generiche, tali da non consentire di prestar fede
alla interessata confessione.
Con tali argomentazioni la ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente,
limitandosi a riproporre una diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su
mere ed indirnostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015
Il Presidente

E).

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