Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36123 del 26/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36123 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASCELLA GIACOMO N. IL 11/04/1957
avverso la sentenza n. 3480/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 26/05/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato GIACOMO CASCELLA, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza indicata
in epigrafe (che ne ha confermato la condanna per il reato ascrittogli alla pena ritenuta di
giustizia), lamentando violazione degli artt. 648 e 157 ss. c.p.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte
le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello
e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n.
221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la
Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e
non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato la
contestata affermazione di responsabilità valorizzando l’accertata flagrante detenzione del
veicolo di cui alla contestazione, risultato di provenienza furtiva (f. 3).
Il termine di prescrizione, pari ad anni 15 sia secondo la vecchia che secondo la nuova
disciplina (come chiarito dalla Corte di appello a f. 3) non è scaduto.
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente,
limitandosi a riproporre una diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su
mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015
Il Componente estensore
Il Presidente
degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.