Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3612 del 17/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3612 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
nei confronti di:
MENDOLICCHIO MIRIA MARIA
avverso l’ordinanza n. 7359/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
11/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCA
MORELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/12/2015

RITENUTO IN FATTO

Viene proposto ricorso avverso l’ordinanza emessa in data 11.12.14 dal GIP presso
il Tribunale di Roma con cui è stata dichiarata la nullità dell’avviso ex art.415 bis
c.p.p. emesso nei confronti di Rinascita Società Cooperativa Editrice a.r.l. imputata
dell’illecito di cui all’art.24 co.2 d.lgs.231/01.

ha determinato una indebita regressione del procedimento ed una conseguente stasi
processuale, lamentando che il GIP, presso il quale era stata depositata richiesta di
rinvio a giudizio nei confronti della società imputata, avesse dichiarato de plano la
nullità dell’avviso ex art.415 bis c.p.p. senza provvedere alla fissazione dell’udienza
preliminare, rilevando che erroneamente l’atto era stato notificato presso il domicilio
del legale rappresentante anziché presso la sede legale della società, ai sensi
dell’art.43 d.lgs.cit. in relazione all’art.154 co.3 c.p.p.

Sostiene il ricorrente che, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio, il GIP è tenuto a
fissare l’udienza preliminare ed è solo l’imputato che può rinunciarvi ai sensi
dell’art.419 co.5 c.p.p., di tal che l’avere disposto la restituzione degli atti al PM per
un supposto vizio di notifica rappresenterebbe un atto abnorme, censurabile in sede
di legittimità.
Peraltro, si afferma che il provvedimento impugnato, oltre che censurabile sotto il
profilo enunciato, è anche scorretto, in quanto l’avviso ex art.415 bis c.p.p. è stato
notificato mediante consegna al legale rappresentante della società dopo che era
risultata vana la notifica presso la sede legale, risultata chiusa, quindi in forma
consentita ex art.43 co.2 d.lgs.231/01.

La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte in cui chiede sia dichiarata
l’inammissibilità del ricorso, richiamando la giurisprudenza secondo cui ” non è
impugnabile, neanche sotto il profilo dell’abnormità, l’ordinanza con la quale il GIP ,
a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio del PM, individuatane una nullità,
dispone che lo stesso PM provveda al rinnovo dell’atto viziato ” Cass. Sez.6 del
9.4.13 n°21113 RV256550).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le conclusioni del Procuratore Generale debbono essere accolte in quanto

1

Il ricorrente Pubblico Ministero evidenzia l’abnormità del provvedimento, in quanto

espressione del prevalente indirizzo giurisprudenziale che trae origine dalla sentenza
delle Sezioni Unite del 2009 n°25957 RV243590, secondo cui non è abnorme il
provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica
dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., in
realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione
a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento
che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri

procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del
predetto avviso.
Il principio enunciato è stato ribadito in pronunce di analogo contenuto fra le quali,
di recente, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 38626 del 28/04/2014 Rv. 260900 “Non è
abnorme il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare che rilevi la nullità
dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e restituisca gli atti al P.M., per
omessa notifica al difensore di fiducia dell’imputato, ritenendo il professionista
tacitamente nominato in quanto presente, senza contestazioni, all’interrogatorio
svoltosi nella fase delle indagini preliminari.” e Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25810 del
08/05/2014 Rv. 260069 “Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del
dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica al difensore dell’avviso di conclusione
delle indagini di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la
trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere
avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice
dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M.
disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso”.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2015

Il Consi

stensore

riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del

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