Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3612 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3612 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

Data Udienza: 15/01/2014

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
Basay Victoriya, nata a Kherson (Ucraina) il 18.1.1963;
Specchio Giuseppe, nato a Milano il 4.2.1970;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, sezione 4^ penale, in data
11.12.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott.ssa Maria Giuseppina
Fodaroni, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati
inammissibili.
Uditi i difensori di Specchio Giuseppe, Avv. Francesco Daddi e Avv. Emanuela
Strina, i quali hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

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Ritenuto in fatto

Con sentenza del 30.9.2011, il Tribunale di Milano dichiarò Basay Viktoriya
e Specchio Giuseppe responsabile dei reati di circonvenzione d’incapace e
condannò:
Specchio alla pena di anni 3 di reclusione ed C 1.500,00 di multa;
Basay alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed C 1.000,00 di multa.
Gli imputati furono condannati ciascuno al risarcimento dei danni (liquidati

delle parti civili D’Acci Anna Maria e D’Acci Leonardo.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame e la Corte d’appello
di Milano, con sentenza in data 11.10.2012, in parziale riforma della prima
pronunzia, dichiarò non doversi procedere nei confronti di Specchio in ordine
all’episodio del 2.10.2004 perché estinto per prescrizione, rideterminò la pena
nei confronti del predetto in anni 2 mesi 11 di reclusione ed C 1.400,00 di multa
e confermò nel resto la decisione di primo grado.
Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati.
Il difensore di Basay Viktoriya deduce:
1. vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione della condizione
psichica della persona offesa senza tenere conto della deposizione del
medico legale Roberta Modico, consulente di parte; D’Acci, al momento in
cui iniziò la relazione con la Basay non era demente e l’imputata non pose
in essere alcuna condotta di induzione, suggestione o pressione morale.
l’erogazione di 60.000,00 euro sarebbe stata segno di gratitudine;
2. vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche che
sono state negate sulla ritenuta gravità della condotta nonostante
l’incensuratezza.
I difensori di Specchio Giuseppe deducono:
1. mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione del
dibattimento con riferimento alla mancata audizione in primo grado dei
testi indicati nella lista ai sensi dell’art. 468 cod. proc. pen. sia
all’espletamento di una perizia sulle condizioni psichiche di D’Acci Paolo
all’epoca dei fatti;
2. mancanza di motivazione in relazione alla lamentata compressione dei
diritti di difesa per non essere stati ascoltati tutti i testi dedotti dalla
difesa, fra i quali il neurologo curante della persona offesa;
3. vizio di motivazione in relazione alla affermata sicura irrilevanza delle
considerazioni svolte dalle difese sull’atteggiamento delle parti civili,

come da sentenza di primo grado) ed in solido alla rifusione delle spese a favore

ritenendo irrilevante anche l’abbandono della persona offesa, mente
sarebbe rilevante ai fini della determinazione del danno non patrimoniale;
4. mancanza di motivazione sulla omessa valutazione delle testimonianze
assunte in primo grado (vicini di casa della persona offesa) comprovanti
la integrità psichica di D’Acci Paolo;
5. mancanza di motivazione in relazione all’irrilevanza ai fini del decidere
della consulenza del dr Paolo Bianchi, prodotta a sostegno dei motivi
aggiunti;

perizia sulle condizioni psichiche di D’Acci Paolo, pur richiesta nei motivi di
gravame, richiesta ribadita in sede di conclusioni;
7. mancanza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle
attenuanti generiche.
Con motivi nuovi i difensori di Specchio Giuseppe, hanno dedotto:
1. con riferimento al primo motivo di ricorso, che l’omessa motivazione sulla
necessità di rinnovazione del dibattimento renderebbe evidente l’assenza
di qualsiasi operazione critica da parte della Corte d’appello;
2. con riferimento al secondo ed al quarto motivo di ricorso, l’omessa
motivazione sulla contestata compressione dei diritti di difesa che
metterebbe in luce lo spregio verso l’imputato;
3. con riferimento al terzo motivo di ricorso la manifesta illogicità della
motivazione che si tradurrebbe in una mancanza della stessa;
4. con riferimento al quinto e sesto motivo di ricorso vi sarebbe stato uno
stravolgimento dei fatti contestati a Specchio, con riferimento agli errori
diagnostici del consulente del P.M. ed all’essere stata trascurata la
consulenza della difesa.
Con memoria depositata in data 10.1.2014 il difensore delle parti civili ha
chiesto il rigetto dei ricorsi di entrambi gli imputati.

Considerato in diritto

Il primo, secondo e sesto motivo di ricorso proposti nell’interesse di
Specchio Giuseppe sono manifestamente infondati.
La rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi
dell’art. 603 cod. proc. pen., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di
appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti ed anche tale
valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita.
Infatti, in tema di giudizio di appello, poiché il vigente cod. proc. pen. pone
una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo

,\

6. mancanza di motivazione in relazione all’omesso espletamento di una

grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale
e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo
stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve
essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere
discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo
stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta
anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base
della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per

una valutazione – in senso positivo o negativo – sulla responsabilità, con la
conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (v. Cass. Sez. 5
sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403).
Peraltro essendo stato dedotto come motivi di ricorso (secondo e sesto)
non già l’omessa assunzione di una prova decisiva, bensì il vizio di motivazione
in ordine alla mancata assunzione di alcune delle prove dedotte dalla difesa, è
sufficiente rilevare che la motivazione è implicita nella ritenuta sicura sufficienza,
ai fini del decidere, degli elementi richiamati nella sentenza impugnata.
Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso proposti nell’interesse di
Specchio Giuseppe ed il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Basay
Viktoriya sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito.
La Corte territoriale ha motivato l’affermazione di responsabilità sulla
scorta dello stato di infermità della persona offesa D’Acci Paolo (Parkinson)
sicuramente riconoscibile, la inusualità della dedotta liberalità del D’Acci, la
passione per le donne e la irrilevanza dell’atteggiamento delle persone offese se
non per la quantificazione del danno morale, peraltro liquidato in entità minima.
In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda
sindacabile in questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5″ sent. n. 1004 del
30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2″ sent. n. 2436 del
21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di
motivazione o la sua manifesta illogicità.
Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti
dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità
degli enunciati che la compongono.

\,.

4

Il settimo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Specchio Giuseppe ed
il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Basay Viktoriya sono
manifestamente infondati e svolgono censure di merito.
La Corte territoriale ha confermato il diniego delle attenuanti generiche in
ragione della gravità dei fatti e rilevato che gli imputati nulla avevano
specificamente dedotto sul punto.
In tale motivazione non voi è alcuna manifesta illogicità.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

comma 4 cod. proc. pen., l’inammissibilità dei motivi nuovi presentati
nell’interesse di Specchio Giuseppe.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere
condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.

Così deliberato in data 15/01/2014.
Il Consigliere estensore
Piercamillo Davi .o
Ne.

La inammissibilità del ricorso principale determina, ai sensi dell’art. 585

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