Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36118 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36118 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO VENTRE GIOVANNI N. IL 11/05/1977
avverso la sentenza n. 1913/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 24/03/2015

R.G. 28489/2014 Loventre
Osserva

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la manifesta
illogicità della motivazione in riferimento alle doglianze difensive di cui all’atto di appello.
Il ricorso è inammissibile.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e

all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici, anche in
riferimento al diniego dell’attenuante in assenza di un concreto contributo collaborativo.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
.2014
stensore

Il Presi

priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta

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