Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36117 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36117 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RESTIVO PIETRO ANDREAS N. IL 12/01/1972
avverso la sentenza n. 6076/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 24/03/2015

RG. 28432/2014 Restivo

Considerato che:
11 ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per erronea
applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di
truffa e al trattamento sanzionatorio (art.606 lett.b) e), c.p.p.) Il difensore della parte civile ha depositato memoria e
illustrato i motivi di infondatezza del ricorso.

mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa
non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi
dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.519112000 Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di
primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi
di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella
precedente (Cass.Sez.1, n.888612000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità
manifeste e sono infine esaustive, avendo la Corte tra l’altro rilevato che non poteva in alcun modo dubitarsi del concorso
dell’imputato in un’attività così palesemente truffaldina da non potere essere posta in contestazione dagli stessi imputati: “il
Restívo per sua stessa ammissione pose a disposizione della compagna quello che con “pudore verbale” viene oggi
chiamato “aiuto logistico” e che, fuor di metafora agevolò la commissione dei reati” (v.pag.4). Anche in relazione al
trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza la sentenza è congruamente
motivata in considerazione della gravità del fatto e del danno patrimoniale cagionato, nonché della reiterazione delle
condotte nel tempo.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente
in Euro 1000. E condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Elvira Della Rocca,
che liquida in euro 1500 oltre accessori di legge.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende. E condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado
dalla parte ci vira Della Rocca, che liquida in euro 1500 oltre accessori di legge.

Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e la

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