Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36115 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36115 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TILARO MASSIMO N. IL 17/01/1974
TILARO MARCO N. IL 29/07/1981
avverso la sentenza n. 687/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 24/03/2015

RG.28131 /2014 Tilaro- Tilaro

Considerato che:
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza in
relazione al giudizio di responsabilità, all’inosservanza delle norme a pena di decadenza e all’estinzione del reato
per prescrizione (art.606 lett.b) e), c.p.p.).

i motivi pertanto vanno considerati non specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000
Rv.216473). A ciò aggiungasi la manifesta infondatezza del motivo riguardante la decadenza delle parti civile
nessuna statuizione essendo stata pronunciata in sede di appello e di quello riguardante la prescrizione
trattandosi di reato permanente che si prescrive nel termine massimo di anni sette e mesi sei certamente non
decorso alla data del 28.1.2014 anche a voler considerare cessata l’attività di occupazione alla data del
29.6.2007. L’inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude, poi, la declaratoria d’estinzione del reato per
prescrizione maturata successivamente alla decisione impugnata (cfr.Cass.Sez.III, sent.n.42839/2009
Rv.244999).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato.

Il ricorso va dichiarato quindi inammissibili. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000 ciascuno.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

1

Nei ricorsi vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame;

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