Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36114 del 24/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36114 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAPPALARDO ROBERTO N. IL 15/05/1967
avverso la sentenza n. 833/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
02/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 24/03/2015
RG. 28120/2014
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione all’art.157 c.p. e 129 c.p.p., nonché vizio di motivazione (art.606 lett.b)ed e), c.p.p.).
Il ricorso è manifestamente infondato. Considerato che il reato di ricettazione si prescrive nel termine
massimo di anni dieci, anche nel caso di cui all’art.648 cpv c.p. in quanto ipotesi attenuata e non reato autonomo,
alla data della sentenza della Corte territoriale (2.12.2013) non era ancora decorso il termine massimo di anni
difensore, né tra la commissione dei fatti e i decreti di citazione a giudizio, o tra la sentenza di primo grado e
quella d’appello, quali atti ínterruttivi del termine, risulta decorso il termine ordinario di anni dieci. L’inammissibilità
del ricorso per Cassazione preclude, poi, la declaratoria d’estinzione del reato per prescrizione maturata
successivamente alla decisione impugnata (cfr.Cass.Sez.III, sent.n.42839/2009 Rv.244999). Né nell’atto di
appello era stata avanzata questione alcuna circa la data del commesso reato (in data anteriore e prossima al
febbraio 2004). Le motivazioni svolte dal giudice d’appello circa il giudizio di responsabilità non risultano viziate
da illogicità manifeste e sono infine esaustive, mentre del tutto generico il motivo di ricorso a riguardo.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 100 in favore della Cassa delle ammende.
Ro
.3.2015
dieci dal fatto (febbraio 2004) aumentato di giorni 60 per rinvio dal 28.5.2013 al 4.10.2013 per impedimento del