Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36112 del 24/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36112 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABOULAKJAM ADIL N. IL 01/06/1976
avverso la sentenza n. 705/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 24/03/2015
R.G. 27899/2014 Aboulakjam
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la manifesta
illogicità della motivazione in riferimento alle attenuanti generiche e agli aumenti ex art.81
c.p.
li ricorso è inammissibile.
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici, anche in
riferimento al diniego dell’attenuante in assenza di un concreto contributo collaborativo.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
proce .uali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e