Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36111 del 24/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36111 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTALDI SANTE N. IL 08/02/1967
avverso la sentenza n. 1438/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
08/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 24/03/2015
RG. 2779212014 Castaldi
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della motivazione in ordine all’acquisizione del
fascicolo fotografico e al giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione (art.606 lett.b) e), c.p.p.).
Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.519112000 Rv.216473).Circa il dedotto travisamento della prova, non è stato ottemperato l’onere di specifica
indicazione e allegazioni degli atti di cui si assume il travisamento e di illustrazione della necessità del loro esame
ai fini della decisione, ovvero, per il caso in cui l’esame sia stato compiuto, della manifesta illogicità o
contraddittorietà del risultato raggiunto.
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei
fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della
sentenza si salda con quella precedente (Cass.Sez.1, n.8886/2000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da
illogicità manifeste e sono infine esaustive, avendo la Corte rilevato — tra l’altro — che l’identificazione
dell’imputato è certa in considerazione del fatto che alla sua identità gli inquirenti sono risaliti tramite l’identità
della convivente che lo aveva accompagnato. Sul documento di provenienza furtiva era poi apposta la fotografia
del Castaldi, che era quindi ben a conoscenza della provenienza da reato del documento medesimo.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di E
00 in favore della Cassa delle ammende.
Rma. 4.3.2015
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anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a