Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36110 del 24/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36110 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAGGI MICHAEL N. IL 25/08/1994
avverso la sentenza n. 1363/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
09/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 24/03/2015
R.G. 27767/2014 Maggi
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la manifesta
illogicità della motivazione in riferimento all’attenuante di cui all’art.625 bis c.p.
Il ricorso è inammissibile.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici, anche in
riferimento al diniego dell’attenuante in assenza di un concreto contributo collaborativo.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
process
e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta