Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3611 del 28/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3611 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUSCATELLO NICOLA N. IL 20/06/1968
avverso la sentenza n. 3722/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
11/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
t
Data Udienza: 28/11/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Genova ha
confermato il decisum di prime cure, reso a seguito di rito abbreviato, con
il quale Nicola Muscatello era stato dichiarato responsabile dei reati di cui
agli artt. 110 e 640 bis cod.pen., 2, d.Lvo 74/200, con condanna del
-che la difesa del Muscatello ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la violazione dell’art. 63 cod.proc.pen., eccependo la
inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai coimputati, dalle quali il
decidente ha tratto la convinzione della responsabilità del prevenuto;
-che il motivo di annullamento non può trovare ingresso, in quanto la
censura mossa non risulta sollevata in sede di merito, né in primo, né in
secondo grado;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28/11/2014.
prevenuto alla pena ritenuta di giustizia;