Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3611 del 15/01/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3611 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Agostino Vincenzo, nato a Grotteria il 03/05/1938,
avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria sezione penale, in
data 29/03/2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott.ssa Maria Giuseppina
Fodaroni, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 6.7.2006, il G.U.P. del Tribunale di Locri, fra l’altro,
dichiarò Agostino Vincenzo responsabile del reato di riciclaggio e – con la
diminuente per il rito – lo condannò alla pena di anni 3 di reclusione ed C
2.000,00 di multa.
Data Udienza: 15/01/2014
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello
di Reggio Calabria, con sentenza del 29.3.2012, confermò la decisione di primo
grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione di
legge in relazione alla qualificazione del fatto come riciclaggio, reato che richiede
la preesistente utilità, provento dell’attività delittuosa, che le diverse condotte
contribuiscono a trasformare, ripulire o rendere meno conoscibile. Nella specie
non si è in presenza di utilità realmente esistenti, ma di moduli di assegno rubati
in bianco. Potevano perciò al più ravvisarsi i reati di ricettazione, falso in titoli e
truffa.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha chiarito che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di
ricettazione in relazione all’elemento materiale, che si caratterizza nel primo per
l’idoneità della condotta ad ostacolare l’identificazione della provenienza del
bene, e in relazione all’elemento soggettivo, che consiste nel primo nel dolo
generico, mentre nella ricettazione fa riferimento al dolo specifico dello scopo di
lucro. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35828 del 09/05/2012 dep. 19/09/2012 Rv.
253890. La S.C. ha ritenuto la sussistenza del delitto di ricettazione anziché
quello di riciclaggio, in una fattispecie nella quale agli imputati era contestato di
avere formato ed usato documenti di identità falsi recanti le generalità dei
beneficiari di assegni ricettati, poiché la condotta non era idonea ad impedire
l’individuazione del reato presupposto – dal momento che la provenienza furtiva
dell’assegno era comunque ricavabile del numero di serie dello stesso – ma era
finalizzata soltanto alla riscossione di titoli).
Nel caso in esame, come nella pronunzia richiamata, la condotta non era
idonea ad ostacolare l’individuazione della provenienza del bene, ma solo ad
ottenere la riscossione dei titoli.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio
essendo il reato di ricettazione estinto per prescrizione.
P.Q.M.
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Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, riqualificato il fatto come
ricettazione, il reato è estinto per prescrizione.
Così deliberato in data 15/01/2014.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Piercamillo Davigo