Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36107 del 24/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36107 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HALILOVIC NAIM N. IL 12/05/1970
HALILOVIC HAMED N. IL 24/12/1970
avverso la sentenza n. 4578/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 24/03/2015
R.G. 22372/2014 Halilovic-Halilovic
Osserva
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deducono la
mancanza della motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente (con l’atto di appello non erano state
formulate doglianze circa il giudizio di responsabilità) e priva di evidenti vizi logici.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/ 2000), si determina equitativamente in Euro 1000. La correzione di eventuali
errori materiali di cui al ricorso di Manetta Dora (e relativi alla sospensione condizionale
di cui alla sentenza di primo grado) sarà disposta dal giudice “a quo”.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, A .20A
Il ricorso è inammissibile.