Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36106 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36106 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIECIDUE ROBERTO N. IL 07/01/1960
avverso la sentenza n. 2653/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 24/03/2015

N.R.G.22353/201 Diecidue

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la violazione degli artt. 648, 62 n.4 c.p. e 62 bis c.p.
61 n.2 c.p. in relazione all’art. 606 lett. b) e) c.p.p.
Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono in modo generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV

In tema di delitto di ricettazione, deve affermarsi la consapevolezza della illecita provenienza in capo al soggetto che riceva
o acquisti moduli di assegni bancari al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, dal momento che il modulo di
assegno bancario in bianco è documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo della persona titolare del
conto ovvero della persona da questi delegata (cfr.Cass.Sez.II, Sent. n. 22555/2006 Rv. 234654); II possesso e/o l’uso di un
assegno al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione costituisce infatti, per conformità ai criteri logici e giuridici, del
reato di ricettazione, in assenza di plausibili giustificazioni in ordine all’acquisizione del titolo (cfr.Sez.II, Sent. n. 45569/2009 Rv.
245631). La valutazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato, ai fini della concessione dell’attenuante di
cui all’art. 62 c.p., n. 4, nel caso di ricettazione non deve avere esclusivo riguardo al valore economico della cosa ricettata, ma deve
fare riferimento a tutti i danni patrimoniali oggettivamente prodotti alla (o alle) persona(e) offesa(e) dal reato quale conseguenza
diretta del fatto illecito e, perciò, ad esso riconducibili, la cui tenuità – gravità deve essere apprezzata in termini oggettivi e nella
globalità degli effetti. L’apprezzamento del giudice di merito, quando è sorretto da logica ed adeguata motivazione, è incensurabile
in cassazione (v.Cass.Sez. U, Sent. n. 35535/2007 Rv. 236914). Tanto premesso, rileva il Collegio che, con motivazione congrua
ed esente da evidenti vizi logici, la Corte territoriale ha illustrato le ragioni per le quali, sulla scorta delle risultanze processuali, ha
ritenuto sicuramente e correttamente identificato l’imputato (v.pagg.4-8), la sussistenza del reato ipotizzato in considerazione del
possesso del titolo in assenza di plausibili giustificazioni in ordine all’acquisizione del titolo (avendo lo stesso sottaciuto la vera
identità della persona da cui avrebbe ricevuto l’assegno) e dell’aggravante contestata e ritenuta (in considerazione dell’evidente
nesso teleologico v.pag.3), e non ha concesso l’attenuante di cui all’art. 62 n.4 c.p. non essendo peraltro di speciale tenuità il
danno (euro 1250,00) anche ove ridotto dei 400,00 euro che si assumono versati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in
favore

Cassa delle ammende.

Ro

.2015

Il onsi.

stensore

e.

Il Preside

n.519112000 Rv.216473).

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