Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36105 del 24/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36105 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARBARACI FLAVIO N. IL 28/07/1986
avverso la sentenza n. 3509/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 24/03/2015
R.G. 22330/2014 Barbaraci
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la manifesta
illogicità della motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità e all’eccessività della
pena.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva dì qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
proce ali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
4.3.2015
Il ricorso è inammissibile.