Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36103 del 24/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36103 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCIACCA DARIO N. IL 05/03/1977
avverso la sentenza n. 3882/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 24/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO –

Data Udienza: 24/03/2015

N.R.G.22270/2015 Sciacca

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la violazione degli artt. 648, 640, 62 n.4 c.p. in relazione all’art.
606 lett. b) e) c.p.p.
Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono in modo generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
In tema di delitto di ricettazione, deve affermarsi la consapevolezza della illecita provenienza in capo al soggetto che riceva o acquisti

documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo della persona titolare del conto ovvero della persona da questi delegata
(cfr.Cass.Sez.II, Seni. n. 22555/2006 Rv. 234654); Il possesso e/o l’uso di un assegno al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione
costituisce infatti, per conformità ai criteri logici e giuridici, del reato di ricettazione, in assenza di plausibili giustificazioni in ordine all’acquisizione
del titolo (cfr.Sez.II, Sent. n. 45569/2009 Rv. 245631). La valutazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato, ai fini della
concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, nel caso di ricettazione non deve avere esclusivo riguardo al valore economico della cosa
ricettata, ma deve fare riferimento a tutti i danni patrimoniali oggettivamente prodotti alla (o alle) persona(e) offesa(e) dal reato quale
conseguenza diretta del fatto illecito e, perciò, ad esso riconducibili, la cui tenuità – gravità deve essere apprezzata in termini oggettivi e nella
globalità degli effetti. L’apprezzamento del giudice di merito, quando è sorretto da logica ed adeguata motivazione, è incensurabile in cassazione
(v.Cass.Sez. U, Sent. n. 35535/2007 Rv. 236914). Tanto premesso, rileva il Collegio che, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi
logici, la Corte territoriale ha illustrato le ragioni per le quali, sulla scorta delle risultanze processuali, ha ritenuto sicuramente e correttamente
identificato l’imputato (v.pagg.4-8), la sussistenza del reato ipotizzato in considerazione del possesso del titolo in assenza di plausibili
giustificazioni in ordine all’acquisizione del titolo e non ha concesso le attenuanti generiche in considerazione del danno cagionato e della gravità
della condotta. A ciò aggiungasi che questa Corte ha più volte affermato che non è ammessa la duplice valutazione dell’entità del danno ai fini
della concessione sia dell’attenuante comune (art. 62 c.p., n. 4) che di quella speciale della ricettazione (art. 648 cpv. c.p.) ritenuta nella
fattispecie (Cass.S.U. seni. n. 35535/2007 Rv. 236914); correttamente non è stata concessa l’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p., non essendo
peraltro di speciale tenuità il danno (euro 2300,00)
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle am r en se.
Rom

15

moduli di assegni bancari al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, dal momento che il modulo di assegno bancario in bianco è

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA