Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3610 del 28/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3610 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASIA GIANMARIO N. IL 06/07/1965
avverso la sentenza n. 4983/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 28/11/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Palermo ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Gianmario Masia era
stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod.pen. ew 2
Corecos, aveva omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed
assistenziali, opreta sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, con
condanna per il prevenuto alla pena ritenuta di giustizia;
-che il Masia personalmente ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la prescrizione del reato per cui si procede, commesso nel
2006;
-che il motivo di impugnazione è del tutto destituito di fondamento,
rilevato che il termine prescrizionale, relativo alla violazione contestata, è
maturato successivamente alla pronuncia di appello, del 10/4/2014, in
quanto la commissione del reato, relativamente alla prima omissione
contestata, risale al mese di ottobre 2006, per cui il relativo termine è
venuto a spirare il 16/7/2014, visto che al termine di anni 7 e mesi 6 va
aggiunto quello ulteriore di mesi tre ex art. 2 co. 1 quater, L. 638/83;
– che la manifesta infondatezza dei motivi, non consentendo la compiuta

costituzione del rapporto di impugnazione, preclude di rilevare e
dichiarare la sussistenza di cause di non punibilità, ex art. 129
cod.proc.pen. ( Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca );
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

co. 1 bis, L. 638/83, perché quale legale rappresentante della ditta

delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma il 28/11/2014.

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