Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 361 del 16/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 361 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANNONE ALDO N. IL 02/03/1950
avverso la sentenza n. 4325/2013 TRIBUNALE di SALERNO, del
25/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 16/12/2015

Cannone Aldo ricorre avverso la sentenza 25.3.14, emessa dal Tribunale di Salerno ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati ascrittigli, unificati ex art.81 cpv. c.p.
e concesse attenuanti generiche, la pena — condizionalmente sospesa – di mesi sei di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
coma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per avere il giudice totalmente disatteso qualunque accertamento in

desumere l’applicabilità dell’art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p., facendo riferimento al contenuto degli accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Dogane.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455), mentre la
presentazione della richiesta di applicazione della pena comporta l’implicita rinuncia delle parti a
far valere eccezioni e difese di natura sostanziale e processuale nei limiti, rispettivamente, degli
artt.129 e 179 c.p.p. e salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta medesima e al consenso
prestato (Cass., sez.IV, 11 aprile 2008, n.16832).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

punto di responsabilità, limitandosi ad una funzione notarile pur in presenza di elementi da cui

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2015

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