Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36097 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36097 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DESSI SALVATORE N. IL 12/12/1975
avverso la sentenza n. 1627/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 24/03/2015

RG.2213012014 Dessi
Considerato che:

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della motivazione in ordine al giudizio di
responsabilità per il reato di ricettazione e al diniego delle attenuanti generiche (art.606 lett.b) e), c.p.p.).
Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma

fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.5191/2000 Rv.216473).
Circa la concessione delle attenuanti generiche, rammenta il Collegio che essa risponde a una facoltà
discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in
misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del
reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da
parte del giudice, ne’ l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro
concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di
positivo apprezzamento (Cass.Sez.1, Sent. n. 46954/2004 Rv. 230591).Nella specie la Corte territoriale ha
spiegato di non ritenere l’imputato meritevole delle invocate attenuanti perché il fatto e il precedente denotavano
una non indifferente capacità a delinquere. Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del diniego, che le
censure del ricorrente non valgono minimamente a scalfire.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Eur 1000 in favore della Cassa delle ammende.
4.3.2015

anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a

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