Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36094 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36094 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZUNINO MIGLIORINI GAIA N. IL 12/04/1983
avverso la sentenza n. 2511/2013 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
17/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 24/03/2015

R.G. 21845/2014 Zunino
Considerato che:
La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la violazione degli artt.129 c.p.p., 133
c.p. ai sensi degli artt.606 lett.b) ed e) c.p.p.
Rileva il Collegio che il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione
all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato, in quanto la sentenza del giudice di merito che applichi la pena
su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.,

impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass. Sez.1, Sent.n.
4688 /2007 Rv. 236622). In tema di patteggiamento, una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con
la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese incongruenza, censurare il
provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della
mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l’accordo
abbia presupposto una modifica dell’imputazione originaria (Cass.Sez.VI, sentenza n. 32004/2003 Rv. 228405).
L’obbligo di motivazione in ordine all’entità della pena va poi ritenuto assolto da parte del giudice quando egli dia atto di
avere positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell’applicazione e
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena (Cass. Sez. V, Sent. n. 489/2000 Rv.
215489); la richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un
negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la
correttezza, non e’ revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così
rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non e’ legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a
sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti
processuali sono addivenute (Cass. sez 111, 27.3.2001, Ciliberti, Rv. 219852).
Risultando dal testo della gravata sentenza che il giudice ha verificato l’ insussistenza di elementi che importino
decisioni ex art. 129 c.p.p. ed effettuato, con esito positivo per la ratifica del patto, l’indagine in ordine alla
determinazione della pena, l’obbligo di motivazione è stato assolto.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1500.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
1500 i

ore della Cassa delle ammende.

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A

può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza

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