Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36093 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36093 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ABUNDO LUIGI N. IL 02/08/1975
avverso la sentenza n. 8923/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 24/03/2015

R.G. 21843/2014 D’Abundo
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce l’erronea
applicazione dell’art.474 c.p. e la carenza di motivazione in relazione alla declaratoria di
responsabilità per il reato in questione, nonché la non configurabilità del reato di ricettazione.
Il ricorso è inammissibile; il ricorso è infatti fondato su motivi che ripropongono in modo
generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi

per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p.,
nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano poi viziate da illogicità manifeste
e sono infine esaustive, avendo la Corte risposto a tutte le doglianze contenute nell’appello, e
ribadito – in conformità dell’insegnamento di questa Corte (v. da ultimo, Cass.Sez.II, n.12452/ 2008
Rv.239745) – che integra il delitto di cui all’art.474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti
recanti marchio contraffatto, non rilevando – a tal fine – la configurabilità della cosiddetta
contraffazione grossolana, in quanto la norma citata, in via principale e diretta tutela, non già la
libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini
nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne
garantiscono la circolazione. La Corte d’Appello ha quindi correttamente affermato che il delitto di
ricettazione di cui all’art.648 c.p. e quello di commercio di prodotti con segni falsi di cui all’art.474
c.p. possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatici descrivono condotte diverse sotto il
profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità,
(Cass.Sez.Un. n.2347 del 9.5-7.6.2001, Rv.219771).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della so

a di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
.2015

apprezzare la mancanza di specificità dei motivi, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche

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