Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36092 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36092 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NUNEZ CONTRERAS CLAUDIO MATIAS N. IL 23/05/1992
AHUMADA QUEGLAS EDUARDO ANDRES N. IL 20/01/1987
avverso la sentenza n. 11375/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 24/03/2015

RG.21828 /2014 Nunez Ahumuda

Considerato che:
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza in
relazione all’erronea applicazione della legge penale e al giudizio di responsabilità in relazione al reato di cui al
capo c), alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti generiche (art.606 lett.b) e), c.p.p.)..

i motivi pertanto vanno considerati non specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000
Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato di danneggiamento e al diniego
delle attenuanti generiche in considerazione della notevole violenza della condotta tenuta.
I ricorsi vanno dichiarati quindi inammissibili. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000),
si determina equitativamente in Euro 1000 ciascuno.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

1

Nei ricorsi vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame;

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