Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36090 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36090 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEDALINO CARMELO N. IL 19/07/1971
avverso la sentenza n. 3871/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 24/03/2015

R.G. 21608/2014 Pedalino

Osserva

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la manifesta
illogicità della motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile.

priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici.Le attenuanti
generiche sono state negate in considerazione dei precedenti dell’imputato e la pena è
stata correttamente determinata tenuto conto delle circostanze tutte di cui all’art.133 c.p. e
in particolare delle gravi modalità dei fatti.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
proc

ali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

R

4.3.2015

E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e

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