Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3609 del 28/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3609 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINACAPILLI ROSARIO N. IL 10/06/1959
avverso la sentenza n. 1994/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
10/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 28/11/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Brescia ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Rosario Minacapilli era
stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod.pen., e 2, co. 1
bis, L. 638/83, per avere omesso di versare le ritenute previdenziali ed
condannato alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo vizio di motivazione in relazione alla affermata colpevolezza
del prevenuto, nonché in ordine alla valutazione delle emergenze
istruttorie, effettuata dal giudice di merito;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in attinenza alla ritenuta
concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in
capo al Minacapilli;
-che, peraltro le doglianze, così come formulate, si palesano del tutto
aspecifiche, in quanto difettano di una prospettazione puntuale sul vizio
che andrebbe ad inficiare il discorso giustificativo, sviluppato dal giudice
di merito;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28/11/2014.
assistenziali, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, e