Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3609 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3609 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 14/01/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di LEONARDI Vito, n. a Catania il
17.05.1978, rappresentato e assistito dall’avv. Roberto Maria
D’Ameno, avverso la sentenza n. 3087/2006 pronunciata dalla Corte
d’Appello di Catania, sezione terza penale, in data 24.10.2012;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Paolo
Canevelli che ha chiesi() di dichiararsi rinammissibiiità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24.10.2012, la Corte d’Appello di Catania
confermava la condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione

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ed euro 1.800,00 di multa inflitta a seguito di giudizio abbreviato a
LEONARDI Vito con sentenza del Giudice per l’udienza preliminare
presso il Tribunale di Catania in quanto ritenuto responsabile dei reati
di tentata rapina aggravata e violazione di domicilio aggravata ai danni
della Banca Popolare di Lodi agenzia di Beipasso, di furto aggravato di
un’autovettura, di resistenza e esioni personali al maresciallo
Signorelli Salvatore, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di

anni cinque e pronunzia di delinquenza abituale.
2. Avverso tale sentenza veniva proposto il presente ricorso per
cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza impugnata con i
consequenziali provvedimenti di legge.
3. Tre sono i motivi di doglianza sollevati dal ricorrente:
-il primo, relativo a violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod.
proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione
all’art. 614 cod. pen. e carenza di motivazione in relazione all’art. 192
cod. proc. pen.;
– il secondo, relativo a violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod.
proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione agli
artt. 337 e 582 cod. pen. e carenza di motivazione in relazione all’art.
192 cod. proc. pen.;
– il terzo, relativo a violazione di legge ex art. 606 lett. e) cod. proc.
pen. per carenza di motivazione.
Con riferimento al primo motivo, lamenta il ricorrente come del tutto
inopinatamente fosse stata riconosciuta la ricorrenza del reato di
violazione di domicilio dal momento che era apparso in modo
incontrovertibile come il LEONARDI, oltre ad essersi introdotto nella
banca come un normale cliente, era sempre rimasto nell’area della
banca aperta al pubblico senza ostentare alcun taglierino o minacciare
chicchessia.
Con riferimento al secondo motivo, lamenta il ricorrente come difformemente da quanto ritenuto dai giudici d’appello – il LEONARDI
venne afferrato per le spalle dal militare che, in questa azione, si
sarebbe accidentalmente tagliato e ne sarebbe nata, avendolo
scambiato per cliente essendo in abiti borghesi, una colluttazione
violenta, cessata nei momento in cui ii militare si quaiiticava come tale.
Con riferimento al terzo motivo, lamenta il ricorrente come, del tutto
inopinatamente, i giudici di secondo grado avessero negato la

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concessione delle circostanze attenuanti generiche non essendosi
tenuto conto del fatto che il LEONARDI aveva confessato altri fatti già
avvenuti (che sulla base di tali dichiarazioni avevano avuto una
corretta qualificazione giuridica) e che, grazie alle indicazioni dal
medesimo fornite, era stato possibile il rinvenimento dell’autovettura
rubata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso – che in parte reitera le medesime doglianze fatte valere
avanti ai giudici di merito – si appalesa infondato e, come tale, va
rigettato.
5. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come il provvedimento
impugnato motivi in modo logico e consequenziale in ordine alla
ricostruzione degli accadimenti, all’individuazione delle responsabilità,
alla qualificazione giuridica dei fatti, alla determinazione della pena e,
infine, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.
Afferma al riguardo la Corte d’Appello di Catania che costituisce
consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che l’introduzione
violenta nella parte del salone della banca, delimitata dal bancone di
lavoro e dagli sportelli ove gli impiegati svolgono il loro lavoro,
costituisce violazione di domicilio perché la detta zona, essendo
destinata allo svolgimento di un’attività privata, è luogo di privata
dimora.
I giudici di secondo grado hanno inoltre congruamente motivato in
ordine alla circostanza che il LEONARD’ fosse entrato all’interno della
banca ostentando in modo manifesto il possesso di un taglierino,
circostanza di per sé sufficiente per ritenere aggravato non solo il
tentativo di rapina ma anche la violazione di domicilio.
Altrettanto congrua

motivazione si

riscontra

in

merito al

riconoscimento dei reati di resistenza e lesioni in danno del maresciallo
Signorelli laddove si afferma che dalla deposizione di quest’ultimo,
ritenuta attendibile e veritiera, oltre che dalla testimonianza
dell’impiegato Signorello Rosario, risulta come il militare si fosse
qualificato subito come appartenente alle forze dell’ordine e che,
nonostante questo, il LEONARDI si fosse strenuamente opposto

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all’arresto usando violenza nei confronti del Signorelli che feriva con il
taglierino che aveva in mano.
Infine, ampiamente motivato risulta il diniego del riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche nei confronti del LEONARDI,
essendosi riconosciuto come l’intervenuta confessione, alla luce
dell’arresto in flagranza, dei precedenti penali, dell’intrinseca gravità
del fatto posto in essere all’interno di un luogo abitualmente

militare, non poteva certo considerarsi come segno positivo tale da
giustificare l’applicazione del beneficio.
6. Alla pronuncia di rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali

PQM

Rigetta il ricorso e condanna

il

processuali.
Così deliberato in Roma il 14.1.2014

ricorrente al pagamento delle spese

frequentato da molte persone e dalla violenza usata nei confronti di un

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