Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36087 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36087 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORREALE GIOVANNI N. IL 12/02/1961
MANETTA DORA N. IL 30/01/1968
avverso la sentenza n. 3499/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 24/03/2015

R.G. 11430/ 2014 Correale – Manetta

Osserva

I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deducono la

Il ricorso è inammissibile.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/ 2000), si determina equitativamente in Euro 1000. La correzione di eventuali
errori materiali di cui al ricorso di Manetta Dora (e relativi alla sospensione condizionale
di cui alla sentenza di primo grado) sarà disposta dal giudice “a quo”.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Ro .3.2015

manifesta illogicità della motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità.

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