Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36086 del 24/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36086 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORGILLO BRUNO N. IL 23/10/1969
avverso la sentenza n. 3182/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 24/03/2015

RG.11285 /2014 Morgillo

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce l’erronea applicazione degli artt.133 c.p.,
648 cpv c.p., 712, 62 bis c.p. e carenza motivazione in relazione alla determinazione della pena, e al diniego delle
attenuanti richieste.

dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità
(Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Premesso che le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del
giudice, ne’ l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve
avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento; che, in
tema di ricettazione, perché possa trovare applicazione l’ipotesi prevista dal capoverso dell’art.648, è necessario che la
cosa ricettata sia di valore economico irrilevante o scarsamente rilevante; e che comunque ai fini della configurabilità
dell’ipotesi attenuata in questione non rileva esclusivamente il valore della cosa, ma si deve aver riguardo anche gli ulteriori
elementi di valutazione della vicenda ed in particolare ogni altra circostanza, idonea a delineare la gravità del reato e la
capacità a delinquere del colpevole, ivi compresi i precedenti penali(cfr.Cass.Sez.11, sent.n.3188/2009 Rv 242267), rileva il
Collegio che, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici, la Corte territoriale ha illustrato le ragioni per le
quali, sulla scorta delle risultanze processuali, ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo giudice, e negato le attenuanti
generiche in assenza di elementi positivi, e l’attenuante di cui all’art.648 cpv c.p., in considerazione dell’importo
dell’assegno.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’ad. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono in modo generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
ella Cassa delle ammende.

Il Presiden
.4

1

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA