Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36081 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36081 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTORO LORENZO N. IL 05/05/1981
avverso la sentenza n. 5345/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 06/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 24/03/2015

RG.10772 /2014 Santoro

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
mancanza, contraddittorietà e illogicità delle motivazioni in ordine al giudizio di responsabilità e alla sussistenza
del reato di rapina, nonché al diniego delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p. (art.606
lett. e), c.p.p.).

d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Le
valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia
conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999,
Spina, 214794), e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.5191/2000, Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei
fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della
sentenza si salda con quella precedente (Cass.Sez.1, n,888612000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da
illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato,
avendo la Corte ampiamente illustrato le ragioni per le quali appariva con certezza il coinvolgimento del Santoro
nella rapina in questione (perizia sulle immagini video-riprese dal sistema di videosorveglianza, nome del
rapinatore, analogie con analoga rapina commessa dall’imputato), e per le quali non potevano essere concesse
le attenuanti invocate (reiterati precedenti e modalità della condotta).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 1000 i favore della Cassa delle ammende.
Roma, 2. 015

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Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice

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