Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3608 del 28/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3608 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARRAFFA FABIO N. IL 13/10/1968
SABATO COSIMO N. IL 12/05/1973
CARRAMUSA FRANCESCA N. IL 21/01/1990
avverso la sentenza n. 3564/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 22/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 28/11/2014

1) Con sentenza del 22.1.2014 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza
del Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, emessa in data 17.5.2013. con la
quale Garraffa Fabio, Sabato Cosimo e Carramusa Francesca erano stati condannati
alla pena di mesi 1 di arresto ed euro 25.000,00 di ammenda ciascuno per i reati di cui
agli artt.181 D.L.vo 42/2004, 734 c.p., 44 lett.c) DPR 380/2001, 71,95 DPR 380/2001.
Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando l’erronea
applicazione della legge penale in ordine alla necessità di nulla osta paesaggistico per
le opere realizzate.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha
ritenuto, sulla base delle risultanze processuali, che non potessero esservi dubbi
(tenuto conto della tipologia, consistenza, estensione, natura stabile della
destinazione ad abitazione) sulla necessità di rilascio di n.o. paesaggistico.
I ricorrenti, invece, di contrastare specificamente siffatta motivazione, in modo
generico continuano ad insistere sulla circostanza che non si trattava di “nuove
costruzioni” ed a sostegno della loro tesi richiedono, per di più, una rilettura delle
risultanze processuali.
Non tengono conto, però, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va
esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si
sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna
possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si
è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati
dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni
probatorie risultanti dagli atti del processo.
2.2) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ciascuno ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00
ciascuno.
Così deciso in Roma il 28.112014

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