Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36079 del 29/03/2018

Penale Sent. Sez. 5 Num. 36079 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

A.A.
B.B.

avverso la sentenza del 18/10/2017 della Corte di appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avv. E. De Luca, anche in sostituzione dell’avv. V. Guarnera,
che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

Data Udienza: 29/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte di Appello di Catania, con la pronuncia impugnata, ha

confermato la sentenza del Tribunale di Catania con la quale A.A.
e B.B. venivano condannati, alle pene principali ed accessorie di
giustizia, in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 223 in relazione all’art.
216, comma 1, n. 1 e 2 e comma 2 Legge fall., con l’aggravante di cui all’art.

veste di amministratori di fatto della società YY s.r. I., dichiarata fallita il 5
novembre 2004, sia quali amministratori di fatto, dopo il decesso
dell’amministratore di diritto Mazza, della Gruppo Leader s. r. I., dichiarata fallita
in data 1 dicembre 2003.

2. Avverso l’indicata sentenza, propone ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, A.A. che devolve cinque motivi, di seguito
riassunti, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione
di legge e vizio di motivazione, in ordine alla prova della condotta di
amministratore di fatto, tenuta nelle due società.
2.2. Con il secndo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione e
manifesta illogicità.
La Corte territoriale non ha motivato, a parere del ricorrente, in ordine alla
funzione di amministratore di fatto attribuita al A.A., limitandosi a richiamare
per relationem

la sentenza di primo grado, risultando del tutto carente la

motivazione, quanto alla ritenuta attività di amministratore di fatto nella YY
s. r. I., dal maggio 2003 al 5 novembre 2004, nonché alla condotta tenuta, prima
della morte del Mazza, relativamente al fallimento della società Leader a r. I. A
parere del ricorrente risulta motivata la pronuncia limitatamente alla condotta
tenuta dopo il decesso del Mazza, ma in ogni caso la sentenza trascurerebbe
l’esame degli elementi di prova a discarico ed è priva di risposta sui motivi di
gravame devoluti sul punto. Risulta, invece, per il ricorrente, che tutti i testi
esaminati (di cui il ricorso riporta la deposizione, per estratto, a pag. da 5 a 7)
hanno descritto l’attività del A.A. come quella di mero consulente fiscale delle
società. Si osserva, poi, che in sede civile non è stato esteso il fallimento al
A.A. e che questi non era socio delle due società fallite.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione
quanto alla distrazione e mancato rinvenimento di beni e somme della società,

2

219, comma 2, n. 1 Legge fall. Si tratta di condotte ascritte ai predetti sia nella

essendo limitata la condotta del A.A. alla mera presenza del predetto al
momento della stipula del rogito all’atto della vendita del bene immobile,
avvenuta quattro mesi prima della dichiarazione di fallimento della YY s. r I.
Del resto dall’escussione dei testi, secondo il ricorrente, era emerso che Mazza
era unico ed indiscusso leader dell’ente e dominus di entrambe le società. Sicché
la vendita, ideata dal Mazza ed eseguita materialmente dal Seminara (n. d. r.
non ricorrente), non poteva essere posta a carico del ricorrente. Né i testi

magazzino dalla merce. La Gruppo Leader s. r. I. aveva propri dipendenti
contabili, che svolgevano la loro attività negli stessi uffici dell’ente, sicché non
era compito dell’imputato tenere aggiornate le scritture.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione e
illogicità della stessa, quanto alla contestata irregolare tenuta della contabilità.
Manca, a parere del ricorrente, la prova del dolo specifico di arrecare
pregiudizio ai creditori, quindi la condotta potrebbe integrare soltanto il delitto di
bancarotta semplice. E’ carente, inoltre, secondo il ricorrente, la motivazione
quanto al dolo di rendere difficoltosa la ricostruzione patrimoniale. Infine si
osserva che il ricorrente ha consegnato la documentazione in suo possesso, a
richiesta della curatela fallimentare.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione
per quanto riguarda la misura della pena, non prossima al minimo edittale senza
giustificazione, nonché violazione di legge, per mancata applicazione dell’indulto.

3. Avverso la sentenza indicata in premessa, propone ricorso per
cassazione, attraverso il difensore di fiducia, B.B., deducendo due
motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge quanto al ritenuto concorso
quale amministratore di fatto, avendo la condotta materiale dell’imputato,
integrato la funzione tipica di direttore di azienda, senza alcuna partecipazione di
tipo gestorio. Si osserva che B.B.non si è mai occupato degli incassi
giornalieri, della merce giacente in magazzino, del rapporto con i creditori delle
società, né ha mai compiuto atti di amministrazione. Circa la delega ad operare
con gli istituti di credito, valorizzata dai giudici di merito, il ricorrente deduce che
B.B. ha operato, su delega del Mazza, soltanto per quindici giorni e che quanto
prelevato veniva consegnato agli uffici amministrativi dell’ente. Quanto al
possesso delle chiavi, sostiene il ricorrente che queste erano detenute anche da
altri che lavoravano per la società. Il ricorso, poi, ripercorre per estratto, su tali

3

esaminati avrebbero ricondotto al A.A. l’operazione di svuotamento del

temi, le deposizioni del curatore, dei testi XX (curatore e dipendenti delle società). Il ricorrente, in definitiva,
deduce che B.B. non ha mai rivestito cariche formali di direzione nella società a
responsabilità limitata Gruppo Leader, né ha mai firmato atti a tale titolo,
escludendo anche di aver mai rivestito, neppure in modo occasionale, ruoli da
responsabile amministrativo o direttore generale. B.B., a parere del ricorrente,
si è limitato, quale socio dell’ente, a garantire la continuità dell’azienda,

non era stata deliberata, dall’assemblea dei soci, alcuna nomina in sostituzione.
3.2. Con il secondo motivo si deduce la mancata valutazione, sollecitata alla
Corte di appello, delle prove a discarico, indicate come decisive ai fini della
pronuncia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si osserva che entrambi i ricorsi, manifestamente infondati, devono
essere dichiarati inammissibili.

2. Il primo motivo di ricorso, formulato nell’interesse del A.A.~rico,
mentre il secondo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Si eccepisce la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di

motivazione, in ordine alle prove della condotta tenuta dal A.A. nelle due
società, come amministratore di fatto. Con il secondo motivo si denuncia
contraddittorietà della motivazione o manifesta illogicità, in relazione al ruolo
rivestito dal ricorrente.
La Corte territoriale, invece, ha adeguatamente motivato, con ragionamento
che non risulta manifestamente illogico, in merito alle condotte del A.A. quale
amministratore di fatto sia nell’ambito della YY s. r. I., dal maggio 2003 al 5
novembre 2004, sia in ordine al periodo precedente e successivo alla morte del
Mazza, in relazione al fallimento della Gruppo Leader s. r. I. I giudici di merito
hanno dimostrato di applicare correttamente i principi di questa Corte
regolatrice, dettati in ordine all’individuazione di condotte espressione di poteri di
gestione ed amministrazione esercitati di fatto, specificando come il ricorrente
non sia stato mero consulente fiscale delle società fallite. Questi, infatti, viene
indicato come presente nelle scelte di tipo gestorio, unitamente al B.B., anche
dopo la cessazione del rapporto di consulenza e dopo la morte del Mazza; ne
viene descritta la significativa presenza, nella sede della società Gruppo Leader s

4

ifr

effettuando, solo saltuariamente, pagamenti quando, dopo il decesso del Mazza,

• r. I. , ove impartiva disposizioni ai dipendenti e disponeva dei ricavi. Viene,
inoltre, precisato che il A.A. era in possesso, presso il suo studio, del personal
computer con il quale era stata informatizzata la contabilità, anche in periodo
successiva alla chiusura della sede della YY s. r. I.
In merito poi, alla prospettata omessa valutazione di prove a discarico e alla
mancata risposta sui motivi di gravame devoluti sul punto, si osserva che il
motivo è generico, in quanto non precisa, circa le prove medesime, sotto quale

tenuto conto, peraltro, che alcuni dei testi di cui il ricorso riporta la deposizione,
per estratto (cfr. pag. da 5 a 7), si sono limitati a fornire una definizione
dell’attività del A.A., indicandolo come consulente fiscale delle società. Si
osserva, sul punto, che non può essere rimessa alla valutazione dei dichiaranti
esaminati, la qualificazione giuridica della condotta del ricorrente, essendo
questa, ovviamente, rimessa all’esclusivo apprezzamento dei giudici di merito.
Appare, poi, del tutto irrilevante la dedotta mancata estensione del
fallimento, in sede civile, al A.A., trattandosi di fallimento di società di capitali e
comunque, rilevando che il concorso è ritenuto, nella specie, avendo questi
rivestito funzioni di amministratore di fatto delle società fallite. Infatti al A.A.
viene attribuita, dai giudici di merito, la qualifica di amministratore di fatto delle
società, che prescinde dallo status di fallito, essendo sufficiente, ai sensi dell’art.
223 Legge fall., l’essere stato preposto all’amministrazione ed al controllo di una
società commerciale. I giudici di merito, infine, chiariscono, con riferimento al
A.A., che questi era cognato del socio di maggioranza della YY s. r. I. e,
comunque, amministratore di fatto di entrambe le fallite.
2.2. Il terzo motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato. I
giudici di merito infatti, non hanno limitato la condotta distrattiva imputata al
A.A., alla mera presenza del predetto al momento del rogito all’atto di vendita
del bene immobile avvenuta quattro mesi prima della dichiarazione di fallimento
della società che aveva sede nell’immobile venduto. La Corte territoriale, con
ragionamento immune da censure in quanto non manifestamente illogico, né
contraddittorio, considera decisivo che proprio nell’imminenza del fallimento della
società, l’immobile era ceduto a prezzo inferiore a quello indicato nel contratto
preliminare di pochi mesi prima e che, nel contratto medesimo, non erano
indicati i parametri in base ai quali era stato calcolato il prezzo corrisposto, al
netto dell’accollo delle ipoteche con gli istituti di credito, di euro 20.141,82. Si
attribuisce, poi, rilievo alla circostanza, non specificamente confutata con il
ricorso, che le somme corrisposte anche per la vendita, eseguita il giorno prima

5

profilo queste sarebbero state decisive, in senso più favorevole all’imputato. Ciò

del fallimento, della merce di magazzino, non venivano rinvenute. Ciò in un
momento della vita degli enti, indicato nella motivazione della Corte territoriale,
come quello in cui sia A.A. che B.B. avevano la gestione della cassa delle
società e, dunque, la piena cognizione della destinazione delle somme ricavate
dalle vendite, non rinvenute in sede di inventario fallimentare.
2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
La Corte territoriale dimostra di aver fatto buon governo dei principi dettati

bancarotta fraudolenta documentale, laddove, come nella specie, l’ipotesi
contestata è quella, della tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione
del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, per la quale è sufficiente
il dolo generico. Del resto, rispetto all’ipotesi alternativa, di cui all’art. 216,
comma 1, n. 2, seconda ipotesi, legge fall., una volta accertata la responsabilità
in ordine alla tenuta della contabilità, sarebbe superfluo accertare il dolo
specifico, richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle
altre scritture contabili (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753).
Nella specie, poi, si rileva che il A.A. ha rivestito la qualifica di consulente
contabile della YY s. r. I., anche dopo la cessione della società e della
Gruppo Leader s. r. I. e, dunque, aveva piena consapevolezza degli obblighi
inerenti la corretta tenuta della contabilità.
2.5. In relazione al quinto motivo si osserva, quanto alla misura della pena,
che si devolve una censura che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto
investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in
aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. La Corte territoriale,
infatti, con un ragionamento che non risulta frutto di mero arbitrio né illogico, ha
fondato il giudizio circa l’entità della pena su un ragionamento articolato,
operando espresso richiamo alla gravità della condotta, relativa a due distinte
società amministrate di fatto dal ricorrente, all’elevato ammontare dei passivi,
alla pervicacia della condotta, indirizzata a sottrarre ai creditori, di entrambi gli
enti, le garanzie patrimoniali. Quindi alla luce del pacifico indirizzo espresso dalla
Corte di legittimità sul punto il motivo devoluto è inammissibile (Sez. 5, n. 5582
del 30/08/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).
Circa la mancata concessione dell’indulto si osserva che, in conformità
all’orientamento condivisibile di questa Corte (Sez. 2, n. 21977 del 28/04/2017,
Brancher, Rv. 269800), nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice
d’appello in ordine all’applicabilità o meno dell’indulto, l’imputato non ha
interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l’applicazione del beneficio

6

da questa Corte regolatrice in tema di accertamento del dolo relativamente alla

in sede esecutiva ed essendo tale possibilità preclusa solo da una decisione di
rigetto del giudice della cognizione.
Nel caso di specie, la Corte di appello ha omesso di valutare la richiesta in
oggetto; tuttavia, secondo il principio di diritto sopra indicato e che in questa
sede integralmente si condivide, la mancata esclusione del beneficio nel giudizio
di merito, consentendo la riproposizione della richiesta in sede esecutiva ove si
procederà alla valutazione dei presupposti per l’eventuale riconoscimento, rende,

3. Il ricorso proposto da  B.B., con il primo motivo, pur
denunciando formalmente violazione di legge e vizio di motivazione, in sostanza
richiede al giudice di legittimità una rivisitazione dei medesimi elementi di fatto,
già vagliati dai giudici di merito con motivazione non manifestamente illogica ed
esaustiva, che è, dunque, inammissibile in questa sede. Del resto rivalutare le
condotte che le sentenze di merito indicano come franca espressione della
qualità di amministratore di fatto del ricorrente e, comunque, di potere gestorio
esercitato in entrambe le società fallite, implicherebbe un giudizio di fatto che
non può essere devoluto al giudice di legittimità, di fronte a una motivazione non
manifestamente illogica.
Peraltro si osserva che i motivi di ricorso ripercorrono i medesimi argomenti
devoluti, con i motivi di appello, alla Corte territoriale, rispetto ai quali la
sentenza di secondo grado espressamente motiva (cfr. pag. 20 e seguenti della
sentenza di secondo grado), indicando la centralità, ai fini della qualificazione
della condotta, della circostanza che il B.B. avesse dichiarato proprio di aver
assicurato, alla morte del Mazza, continuità nella gestione societaria, assieme al
A.A., con l’intento di garantire continuità e valutando anche l’opzione di cedere
a terzi la società. Con tale argomento, il ricorso non si confronta. Sicché il motivo
appare, sotto tale aspetto, anche aspecifico.
Inoltre si osserva che la sentenza impugnata, dimostrando di fare buon
governo dei principi dettati da questa Corte in tema di concorso
dell’amministrazione di fatto nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale,
valorizza la gestione dei pagamenti effettuata dal B.B., la movimentazione non
saltuaria di ingenti somme di danaro, i prelevamenti dai conti correnti societari,
oltre al ritiro giornaliero degli incassi delle vendite, quali condotte esplicazione di
attività di gestione non occasionale e, dunque, espressione evidente
dell’esercizio della funzione di amministratore di fatto in capo al ricorrente.

7

in relazione a tale punto, il ricorso inammissibile per carenza di interesse

3.1. Il secondo motivo, con il quale si deduce la mancata valutazione,
sollecitata alla Corte di appello, delle prove a discarico, è generico in quanto non
specifica in che modo le prove indicate, siano decisive nel senso di condurre ad
una diversa decisione, più favorevole per l’imputato. La questione posta è,
inammissibile in sede di legittimità, tenuto conto della qualità della decisione
adottata dalla Corte territoriale. Si ritiene infatti, che conformemente all’indirizzo
di questa Suprema Corte (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017,

257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel
caso di cosiddetta doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio di
omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, possa essere dedotto
con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod.
proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione,
che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado. Inoltre il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo
del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati
dal ricorrente, è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare
l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva
forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum in
caso di cd. doppia conforme e l’intangibilità della valutazione nel merito del
risultato probatorio (Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv.
258774).
Detta decisività non emerge nella specie, a fronte peraltro di un motivo di
ricorso che si limita a rinviare, genericamente, alle censure articolate nel
precedente atto di gravame, senza indicarne il contenuto, quindi privo dei
necessari requisiti di specificità stabiliti dall’art. 581, lett. c), cod. proc. pen.

4. I ricorrenti, in quanto soccombenti, vanno condannati, ciascuno al
pagamento delle spese del procedimento nonché, non ricorrendo ipotesi di
esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

PQM

8

La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa
delle ammende.

Depositato in Cancelleria

Così deciso il 29/03/2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA