Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36078 del 09/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36078 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PETROLATI ALESSANDRO N. IL 21/12/1974
avverso l’ordinanza n. 493/2014 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
05/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lite/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

(:ct ge-Ltv.

Data Udienza: 09/04/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5 dicembre 2014 il Tribunale di Ancona, investito ai
sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento emesso dal
G.I.P. del Tribunale di Pesaro, con cui veniva applicata la misura della custodia in
carcere nei confronti di Petrolati Alessandro in ordine al tentato omicidio di
Stefano Morbidelli avvenuto, in concorso con altri soggetti, il 12 luglio 2014 a
Marotta.

reato, il Tribunale del riesame evidenziava i seguenti elementi:
-nel giorno dell’aggressione aveva contatti molto frequenti con i
coindagati; veniva da loro aggiornato sull’andamento delle operazioni; dava
indicazioni circa la restituzione e la sparizione della macchina; si spostava in
luoghi contigui a quelli dei complici;
-l’esito positivo del luminol sull’autovettura da cui si ricavava che era
stata quella utilizzata per l’aggressione;
-un’intercettazione, disposta in altro procedimento, con cui avvisava
Calvari, esecutore materiale, di “posare l’auto”.
Sul punto delle esigenze cautelari, il riesame condivideva la necessità
della misura di massimo rigore richiamando quanto evidenziato dal giudice
che aveva emesso il provvedimento, attesa l’esigenza di evitare inquinamento
probatorio e reiterazione del reato, alla luce dello spessore delinquenziale del
mandante.

3. Avverso quest’ordinanza Petrolati ha proposto ricorso per cassazione a
mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento sulla base di tre
motivi.
3.1. Con il primo il difensore deduce inosservanza ed erronea applicazione di
legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in
ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Lo sviluppo argomentativo
della motivazione appariva illogico. Il Gip di Pesaro aveva ricondotto
l’aggressione a ragioni di astio e di rancore con la famiglia Scirocco, ed in
particolare con Pasquale Scirocco. Il ricorrente si domanda per quale ragione egli
deve essere ritenuto il mandante del reato. Rileva che i contatti telefonici e gli
SMS su cui si fondava l’accusa erano soltanto richiamati nell’informativa della
polizia giudiziaria. Non erano stati acquisiti i tabulati telefonici dai quali si
sarebbe potuto ricavare che gli indagati avevano tra loro costanti rapporti. Il
contenuto degli SMS potevano costituire al più motivo di sospetto, ma non erano
indizi di tale gravità da consentire una ragionevole probabilità di condanna.
1

2. Relativamente alla posizione di Petrolati, ritenuto il mandante del

Contesta altresì l’interpretazione data al consiglio di “posare l’auto”,
evidenziando che il riferimento all’auto era incompatibile con l’asserto dell’utilizzo
di un linguaggio criptico e che se il ricorrente fosse stato partecipe
dell’aggressione non avrebbe utilizzato le parole “te lo dico perché me l’hanno
detto”.
3.2. Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all’art. 110
cod. pen.; mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in
ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Richiamando la

dimostrativi della compartecipazione al reato.
3.3. Lo stesso vizio viene dedotto in relazione all’applicazione della misura
più gravosa. Nessun elemento era stato addotto per spiegare le ragioni per cui
eventuali misure più blande non erano idonee a salvaguardare le esigenze
cautela ri.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Va premesso che questa Corte (Sez. V, 5/6/2012,
n. 36079 Sez. 2, Sentenza n. 56 del 4/1/2012) ha avuto modo di chiarire che la
nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a
qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.
Al fine dell’adozione della misura è sufficiente l’emersione di qualunque elemento
probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità sulla
responsabilità dell’indagato» in ordine ai reati addebitati. Pertanto, i detti indizi
non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di
merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l’art. 273,
comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192, cod. proc.
pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità,
richiede la precisione e concordanza degli indizi).

2. Deve, inoltre, essere ribadito, che la valutazione del peso probatorio degli
indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale
valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza,
adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono
inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la
motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle
circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla corte di legittimità il solo
compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle
ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico
dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la
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giurisprudenza di legittimità, il ricorrente esclude che vi siano elementi

valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di
logicità, peraltro, deve rimanere «all’interno» del provvedimento impugnato, non
essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi
indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende
indagate ed è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine
di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere
positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di

determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal
testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

3. Ciò posto, nel caso in esame, i giudici di merito hanno dato conto dei
gravi indizi di colpevolezza richiamando le intercettazioni in atti (la cui
utilizzabilità non è stata contestata nel corso del riesame: v. Sez. 6, n. 37767 del
21/09/2010, dep. 22/10/2010, Rv. 248589) ritenute significative del
coinvolgimento di Petrolati nel grave fatto di sangue.
3.1. Nel ricorso questi contesta in primo luogo che gli sia stato attribuito il
ruolo di mandante del tentato omicidio, nonostante egli non avesse alucun
rapporto con la vittima Morbidelli e la stessa ordinanza avesse individuato il
movente dell’aggressione nei rapporti di astio e di rancore della vittima con la
famiglia Scirocco. Anche se l’osservazione sulla qualifica rivestita fosse fondata,
essa non ha valore dirimente in quanto lo specifico ruolo rivestito nel reato è
suscettibile di modificazioni e precisazioni nel corso del procedimento e lo stato
fluido delle indagini consente un margine di approssimazione che può essere
superato quando si dovrà formulare l’imputazione. Allo stato, è sufficiente il
rilievo che gli elementi indicati a carico di Petrolati sono compatibili con l’ipotesi
di concorso nel reato.
3.2. Il Collegio cautelare ha posto in evidenza come l’aggressione sia stata
preceduta e seguita da costanti rapporti telefonici tra coloro che hanno
materialmente eseguito il reato (Cristalli Giovanni e Calvari Mirko), il fornitore
del mezzo (Glisic) e Petrolati. Questi, subito dopo la commissione del reato (la
prima segnalazione dell’aggressione è delle 16:52) ha ricevuto due messaggi da
parte di Cristalli alle 16:58 (“Noi abbiamo finito di lavorare siamo a porto”) e
17:25 (“e siamo a porto”) e da Calvari alle 17:28 (“Ok fatto”). Ad avviso del
riesame, i messaggi davano contezza dell’esecuzione del reato; non era rilevante
che entrambi, che si trovavano insieme, avessero inteso dare distinte conferme
potendo non essersi coordinati sul punto. Ulteriore indizio significativo il
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legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno

Tribunale del riesame individua nella telefonata delle ore 18:18 del 12/7 con cui
Petrolati invita Calvari a disfarsi immediatamente dell’auto utilizzata per
l’aggressione “che è meglio.., perché me lo hanno detto”. Da parte sua il G.I.P.
nell’ordinanza evidenzia altra conversazione delle 21:47 in cui Petrolati, fermato
per un controllo dei carabinieri, contatta Calvari e, fingendo di parlare con una
donna, lo avvisa dell’accaduto. Va allora rilevato che la giurisprudenza di questa
Corte di legittimità è costante nell’affermare il principio secondo cui
l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, al fine di trame

di legittimità, ove sorretto da motivazione conforme a logica (Cass. 11 dicembre
2007, Sitzia e altri; Cass. 28 ottobre 2005, Caruso; Cass. 10 giugno 2005, Patti).
Nel caso di cui ci si occupa, l’inferenza che hanno tratto i giudici della cautela
della partecipazione di Petrolati al fatto é sorretta da prova indiziaria logica e non
smentita da altra ragionevole alternativa. L’ipotesi che il discorso captato alle
18:18 fosse riferito alla vendita dell’auto, già disattesa dal riesame e riproposta
dal difensore nel corso della discussione, trova smentita nella constatazione che
il proposito di Glisic di vendere l’autovettura utilizzata per l’aggressione matura il
28/7/2014, dopo l’inizio delle indagini.
Privo di specificità, infine, non valutabile in questa sede é l’assunto secondo
cui nel corso dell’interrogatorio e con indagini difensive Petrolatì aveva dato
spiegazione dei messaggi, in quanto le dichiarazioni rese dall’imputato e gli atti
depositati nella fase del riesame non sono conosciuti (né conoscibili) dal giudice
di legittimità. L’atto di ricorso deve essere autosufficiente, e cioè contenere la
precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da
sottoporre a verifica.
3.3. Inammissibili sono i motivi relativi alla ricorrenza delle esigenze
cautelari, atteso che sul punto il Tribunale del riesame ha richiamato

per

relationem quelle indicate dal G.I.P. alle pag. 41 e 42 dell’ordinanza genetica. Il

Tribunale ha compiuto così una valutazione di puro fatto, in ordine a tutti i
parametri indicati dall’art. 274 cod. proc. pen. ed alla idoneità della misura, che
appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali, priva di
illogicità evidenti.

4. Il ricorso va dunque respinto con la conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del

4

elementi di valenza indiziaria, costituisce giudizio di fatto che sfugge al sindacato

provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’articolo 94, co.
1-ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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