Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36077 del 09/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36077 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MELLES MATYWOS N. IL 14/11/1967
avverso l’ordinanza n. 1282/2014 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
22/08/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
ltge/sentite le conclusioni del PG Dott. TC ,

C,(2-1

IRA

cjA

.1;

Uditi difensor Avv.;

A, Gkexe.2

ce,,,

D

Data Udienza: 09/04/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 agosto 2014 il Tribunale di Palermo, investito ai
sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava in parte il provvedimento emesso
dal G.I.P. dello stesso Tribunale, con cui veniva applicata la misura della custodia
in carcere nei confronti di Melles Matywos in ordine a plurimi episodi di trasporto
all’interno dello Stato di immigrati clandestini (12, comma 3 e comma 3 ter, lett.
B) decreto legislativo n. 286 del 1998). Il tribunale invece annullava l’ordinanza
limitatamente alla ritenuta partecipazione dell’indagato all’associazione

2.

In fatto, sulla base delle acquisizioni testimoniali e della stessa

confessione dell’indagato era emerso che costui “faceva in nero il tassista in
Agrigento” effettuando dietro compenso il trasporto, dal centro di accoglienza
di Mineo a Catania (capi P e Q) e a Caltagirone (capo Q), di stranieri già
giunti clandestinamente in Italia. Quanto alle esigenze cautelari, ad avviso del
riesame, vi erano quella di evitare la commissione di ulteriori reati, attese le
modalità di svolgimento dei fatti, dimostrativi di professionalità e
organizzazione, ed il pericolo di fuga, stante l’assenza di collegamenti con lo
Stato italiano dell’indagato e la possibilità di questi dì trovare rifugio in altri
Stati europei. Escludeva che potesse essere concessa all’esito del giudizio la
sospensione condizionale della pena e la idoneità di una misura diversa da
quella carceraria a salvaguardare le esigenze di cautela.

3. Avverso quest’ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione a
mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento sulla base di due
motivi.
3.1. Con il primo il difensore deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il tribunale
del riesame aveva omesso ogni motivazione sull’esistenza dei gravi indizi di
colpevolezza. L’indagato aveva svolto il ruolo di tassista solo dopo che il reato,
avente natura istantanea, era stato già perfezionato.
3.2. Lo stesso vizio viene dedotto in relazione alla applicazione della misura
più gravosa. Non vi era motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio; il
pericolo di fuga era stato ancorato ad ipotetici legami in Europa, laddove la sola
condizione di straniero non era sufficiente ad integrare detto rischio, in assenza
di atti preparatori della fuga; il rischio di reiterazione di reati era apodittico.
Nessun elemento era stato addotto per spiegare le ragioni per cui eventuali
misure più blande non erano idonee a salvaguardare le esigenze cautelari.

1

criminale dedita alla commissione di questi reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso é fondato, ed al suo accoglimento consegue
l’assorbimento del secondo. L’art. 12, comma 3, d.Ig. 286/98 punisce “chiunque
… organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato”.
Trattasi di reato formale, di natura istantanea, che si perfeziona con la mera
realizzazione della condotta vietata, cioè con il semplice ingresso dello straniero
nel territorio dello Stato. Emerge chiaramente che la norma punisce, per quel
che rileva in questa sede, le condotte dirette ad agevolare l’ingresso degli

l’immigrazione.

2. Il Tribunale del riesame riconosce che Melles non ha avuto nessun ruolo
nell’ingresso illecito dei migranti, e che il suo intervento di “tassista abusivo” si é
collocato in un momento successivo, quando oramai il reato in contestazione si
era consumato ed i migranti erano stati allocati nel centro di accoglienza di
Mineo. L’ordinanza impugnata inquadra la condotta del ricorrente nella
fattispecie del “trasporto”.

3. Osserva il Collegio che l’art. 12 comma 3 del D. Lvo 286/98 é norma a più
fattispecie che intende coprire tutta la gamma delle condotte, dalla fase
organizzativa a quella esecutiva, che copre la “filiera” con cui si articola il reato
dell’immigrazione clandestina. Tra di esse é compreso anche il “trasporto di
stranieri”, ma é connaturato alla ratio della norma che quello punito é il trasporto
che integra il reato, ovverosia che é diretto a realizzare o favorire l’ingresso
illegale nello Stato (per intendersi, il trasporto con imbarcazioni via mare o con
container via terra) oppure quello, senza soluzione di continuità, inteso a
garantire il buon esito dell’operazione, la sottrazione ai controlli della polizia o
l’avvio dei clandestini verso la località di destinazione. Non é invece configurabile
detto reato, nell’ipotesi in cui la condotta di trasporto di stranieri é svincolata
dalla finalità specifica dell’immigrazione e viene posta in essere da un soggetto
che non abbia preso minimamente parte alla fase iniziale della permanenza dei
migranti, avvenuta con l’ingresso, legale o illegale, nello Stato e si approfitta di
stranieri già presenti nel territorio italiano. Ricorre in questo caso la fattispecie
autonoma di reato di cui al comma 5 che riguarda il favoreggiamento della
permanenza dello straniero in violazione delle norme del testo unico, purché,
come nel caso in esame, vi sia il fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalità dello straniero; il che è oggettivamente meno grave e
giustifica una autonoma ipotesi di reato punita con pena detentiva (reclusione
fino a quattro anni), sensibilmente inferiore rispetto a quella prevista per il reato
2

stranieri extracomunitari in violazione della disciplina italiana concernente

di cui al comma 3, ma che non consente più l’emissione di un provvedimento di
custodia cautelare in carcere (art. 280, comma 2, cod. proc. pen.).

4. L’ordinanza impugnata ed il provvedimento impositivo vanno annullati
senza rinvio, con conseguente lberazione dell’indagato.

P.Q.M

del G.I.P. del Tribunale di Palermo limitatamente ai capi 0-P-Q ed ordina la
scarcerazione di Melles Matywos se non detenuto per altra causa. Manda alla
cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza 22/7/2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA