Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36075 del 01/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36075 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARRA GIANNI N. IL 26/01/1991
avverso l’ordinanza n. 559/2014 TRIB. LIBERTA’ di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 22/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 01/07/2015

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto la richiesta di ries
avanzata dall’indagato in epigrafe avverso il sequestro preventivo disposto dal Gip

2.Ricorre per cassazione l’indagato deducendo diversi motivi.
Non si ravvisa resistenza del

furnus del reato in questione essendosi in

presenza di soli 3 grammi lordi e neppure sottoposti ad esame tossicologico che
potesse accertare il quantitativo di principio attivo eventualmente superiore ai limiti
tabeliari. La pronunzia non prende minimamente in questione il tema della rilevanza
quantitativa dello stupefacente.
La pronunzia non ha neppure esaminato compiutamente il tema della
provenienza, meramente sospettata del danaro, oggetto di deduzioni difensive.
Inoltre non vi sono le condizioni per disporre la confisca del danaro in questione
in relazione al nesso di per’ azialità. A tale ultimo riguardo la motivazione difetta
anche graficamente. L’ordinanza si limita a ripetere la formula normativa, trascurando
che la somma in questione non presenta alcuna caratteristica di oggettiva connessione
col reato contestato non risultando, a tutto voler concedere all’accusa, una cosa
specificamente, intrinsecamente e stabilmente strumentale alla commissione di reati.
Ciò tanto più che con inconfutabile documentazione è stata provata la provenienza dei
denaro, fruLo di regolari introiti, avendo il prevenuto sempre svolto regolare attività
lavorativa. e della misura cautelare ha superato a pie pari le deduzioni
difensive.

111 ricorso è infondato.
L’ordinanza in esame espone che l’indagato è stato sottoposto a controllo e
trovato in possesso di tre bustine di plastica trasparente contenente una sostanza che
al successivo natcc sì rivelava essere marijuana; nonché di una busta contenente
8300 euro che il Barn,i riferiva essere provento dì risparmi accumulati grazie all’attività
di muratore ed al sussidio di disoccupazione. Si aggiunge che nel caso in esame esiste
il furnus dei reato contestato considerando che il controllo è avvenuto nei pressi di un
complesso abitativo noto per il radicato fenomeno di spaccio di stupefacenti che vi si
svolge; e che l’indagato mostrava un atteggiamento che induceva a ritenere che
intendesse sottrarsi ai controlli dì polizia. Inoltre le notevolissima somma in contanti
rinvenuta è assolutamente sproporzionata rispetto all’attività lavorativa svolta e al

Tribunale di Napoli in data 18 novembre 2014.

sussidio di disoccupazione oggetto di documentazione da parte della difesa. L’indagato
non ha neppure spiegato perché pur risiedendo altrove, sia stato trovato in una zona
di spaccio, In tale situazione si ravvisa periculum /n more posto che alla luce delle
circostanze descritte ed in assenza di documentata giustificazione, deve ritenersi che
la libera disponibilità del danaro possa agevolare la commissione di altri reati del tipo
di quello contestato.
Tale apprezzamento

è

immune da censure. Occorre premettere che la

richiamato d.P.R. n. 309 ed a plurimi atti di spaccio. Il fumus del reato è dimostrato in
modo ampio e per nulla irrazionale, con riguardo a diverse circostanze indubbiamente
significative, In tale situazione appare congruo, anche con riguardo alla disciplina di
cui all’art. 12 sexies del DI n. 306 del 1992 implicitamente evocata nel
provvedimento impugnato, l’apprezzamento in ordine al carattere illecito della
condotta ed alla radicale incompatibilità tra la cospicua somma in contanti ed í modesti
proventi dell’attività lavorativa, oltre che al pericolo di recidiva connesso alla
disponibilità della somma.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali,

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Roma 1 luglio 2015

provvisoria contestazione fa riferimento al reato di cui all’art. 73, primo comma, del

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