Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36074 del 01/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36074 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RANDAZZO GUIDO N. IL 02/10/1964
avverso l’ordinanza n. 217/2015 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
09/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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difensor Avv.;
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C-44.4._

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Data Udienza: 01/07/2015

Cc 7 Ranciazzo

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.11 Tribunale di Palermo ha respinto l’appello avanzato dall’imputato in
epigrafe avverso il provvedimento della Corte d’appello di Palermo che ha rigettato la
richiesta di revoca misura cautelare degli arresti domiciliari applicata in ordine al

2.Ricorre per cassazione imputato deducendo vizio della motivazione e
violazione di legge. Si lamenta che il provvedimento impugnato ha omesso di
considerare che il fatto addebitato è stato commesso nel lontano 2007 e che il decorso
di un così significativo lasso temporale è rilevante per ciò che attiene alla
individuazione delle esigenze cautelari attuali. Inoltre il pericolo di recidiva e .::fica va
desunto da comportamenti concreti ed attuali e non può essere presunto in e ;senza di
elementi tangibili. Nel caso di specie, essendo decorsi circa otto anni dalla
perpetrazione dei fatti di reato contestati senza che sia stato posto in essere alcun
comportamento illecito, il giudice di merito ha omesso di motivare in ordine alla
persistenza ed attualità delle esigenze cautelati,
Pure erronea è la valutazione in ordine alla irrilevanza della espiazione della
pena inflitta nell’ambito di altro procedimento per il reato di cui al richiamato art. 73
giudicato con sentenza del 23 gennaio 2008. Si è trascurato che il reato contestato nei
presente procedimento è stato ritenuto avvinto dal legame della continuazione con il
reato giudicato con la detta – tenza, in ordine al quale è stata irrogata la pena di
cinque anni e quattro mesi reclusione. Ovviamente tale pena va computata in
espiazione della condanna complessiva a quattro anni e sei mesi di reclusione inflitta
dalla Corte d’appello nel procedimento in esame; ed va altresì considerata la custodia
cautelare sofferta a partire dall’ottobre 2012, pari a circa due anni e sei mesi di
reclusione. In conclusione l’ordinanza è illogica e lacunosa, limitandosi ad e • , meritare
circa la mancata dimostrazione della fungibilità delle pene ai sensi dell’articolo 657
cod. proc. peri.

3. Il ricorso è infondato.
Si espone che l’imputato richiede la revoca o la sostituzione della misura
cautelare degli arresti domiciliari applicata in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.p,r,
n. 309 del 1990, in ordine al quale è intervenuta sentenza dì condanna della Corte di
appello alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione.

reato di cui all’articolo 73 del d.p.r. n. 309 del 1990.

Si considera che I fatto è particolarmente grave essendo consistito nell’acquisto
e nel trasporto dì un cospicuo carico dì stupefacente pari a
esser
stup

quindi rivelatore di un sicuro e qualificato

:a 210 kg di hashish; ed
Imento nel traffico

intì su scala nazionale, Le pregnanti modalità dela condotta illecita

ritenere che l’imputato, qualora posto in libertà senza sottoposízione ad alc
controllo, possa reiterare fatti caratterizzati dall’uso di violenza, Ricorrono quindi
concrete esigenze cautelari nonostante il tempo trascorso dalla commissione del fatto,
circostanza che è già stata positivamente valutata dai Tribunale del riesame con

degli arresti clorniciliari, Conclusivamente, si condivide l’apprezzamento della Corte
d’appello e non si riscontra alcun significativo elemento di novità, non potendosi
considerare elemento favorevole il mero decorso del tempo dal momento di
applicazione della misura cautelare o la mera osservanza delle prescrizioni imposte.
Viene pure ritenuto infondato l’ulteriore rilievo difensivo afferente alla computo
della pena inflitta nell’ambito di altro procedimento afferente al reato analogo oggetto
di sentenza in data 23 gennaio 2008. Si considera che non è stata dimostrata la
fungibilità delle pene. Nulla è dato sapere, né la difesa ha allegato alcunché, circa il
periodo di custodia cautelare partito dal Randazzo nell’ambito dell’altro procedimento
penale. Manca pure la dimostrazione della circostanza che l’espiazione della pena sia
avvenuta senza titolo,

3.1 La valutazione sulla selezione delle misure cautelari e sulla persistenza delle
esigenze volte al governo del pericolo di recidiva sono state oggetto di valutazioni
definitivamente cor )iute dalla sede cautelare, La inesistenza di significativi
sopravvenuti elerr li valutazione è argomentata dal giudice di merito,
considerando correttamente la irrilevanza della mera protrazione della custodia
cautelare, tanto più a fronte di condotta di palese grave entità. Sotto tale riguardo,
dunquet il provvedimento è immune da censure logiche o giuridiche, essendosi in
presenza di apprezzamento in fatto motivato e quindi non sindacabile nella presente
sede di legittimità.
Quanto all’altra questione prospettata, afferente alla condanna riportata con
l’altra già indicata sentenza passata in giudicato, il giudice di merito ha in definitiva
tratto decisivo argomento dalla assenza di prova dell’effettiva esecuzione della pena e
della sua durata, nonché dell’esistenza e della durata di eventuale custodia cautelare.
A tale constatazion – il ricorrente non oppone alcun documentato dato oggettivo,
limitandosi ad evocr strattamente la pena e la sua esecuzione.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali.

provvedimenti definitivi, tanto che la custodia in carcere è stata sostituita con quella

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marc* Blaiotta)

IL PRESIDENTE
(Pietro Antonio Sirena)

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CORTE SUPRUR 1I CASSAZIONE
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Roma 1 luglio 2015

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