Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36073 del 01/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36073 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUNOZ BALLETREROS FRANCISCO N. IL 11/09/1969
avverso l’ordinanza n. 2935/2015 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
20/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

2f (2)

Data Udienza: 01/07/2015

Cc 2 Munoz

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il qip del Tribunale di Bologna ha respinto la richiesta avanzata dall’indagato
in epigrafei intesa ad ottenere la dichiarazione di perdita di efficacia della misura della
custodia cautelare in carcere a causa della omessa notifica dell’avviso relativo

2.Ricorre per cassazione il detenuto. Si lamenta che al difensore di fiducia,
nominato i’11 marzo 2015, non è stato dato l’avviso afferente alla successiva udienza
di convalida dell’arresto avvenuta il successivo 12 marzo. Si deduce r in conseguenza/
violazione degli artt. 127,178 e 180 cod. proc, pen. e la conseguente perdita di
efficacia della misura cautelare adottata all’esito di tale udienza.

3.11 ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata espone che nel verbale di
arresto del 9 marzo 2015 non è riportata alcuna nomina di difensore di fiducia. È stato
conseguentemente nominato difensore di ufficio cui è stato dato l’avviso afferente
all’udienza di convalida dell’arresto fissata per il giorno 12 marzo 2015 presso la locale
casa circondariale, notificato il giorno 10 marzo 2015, Solo il successivo 11 marzo
2015 il detenuto ha nominato difensore dì fiducia, cui non è stato dato alcun avviso. Si
considera al riguardo che la nomina del difensore in questione ha avuto luogo dopo la
comunicazione dell’avviso al difensore di isi i. e dunque è irrilevante ai finì dello
svolgimento dell’udienza di convalida; come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità
che ha affermato il principio che con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione
processuale rilevante ai fini degli adempimenti affidati alla cancelleria. Il principio, si
aggiunge, è stato ripetutamente affermato anche in riferimento a fattispecie identiche
a quella in esame.
L’impugnazione si limita a dedurre la nullità nei termini di cui si è dato conto,
senza prendere in considerazione i fatti processuali e le valutazioni giuridiche compiute
dal Tribunale. Tali valutazioni peraltro sono palesemente fondate giacché conformi a
principio enunciato, condivisibilmente, dalle Sezioni unite (Sez. Un. 22 aprile 2010, Rv.
246909) e ribadite dalla costante successiva giurisprudenza: l’avviso per l’udienza
camerale ritualmente e tempestivamente notificato al difensore non deve essere
rinnovato in favore del difensore successivamente nominato. Il detto principio è stato
affermato in un caso in cui, come nella vicenda in esame, il ricorrente aveva nominato
difensore di fiducia, quando già erano stati espletati tutti gli incombenti afferenti
all’udienza,

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