Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36072 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36072 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
ricors0 propostcA da:
1. MONTERISI MANOLO

n. il 14.03.1978

2. VALLANTE AGOSTINO

n. il 9.01.1968

3. VALLANTE VINCENZO

n. il 12.09.1990

4. LOVECCHIO GIANFRANCO

n. il 21.06.1977

5. GELSOMINI SIMONE

n. il 26.08.1982

6. USAI MAURIZIO

n. il 27.08.1976

7. CALI’ FABRIZIO

n. il 31.03.1973

avverso l’ordinanza n. 293/2015 del Tribunale di Roma – sezione riesame – del
13.02.2015
Visti gli atti, l’ordinanza ed i ricorsi
Udita all’udienza camerale del 17 giugno 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott.
Claudio D’Isa
Udito il Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni
che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
L’avv. Michele Monaco, difensore dei ricorrenti, Vallante Agostino, Vallante Vincenzo e
Lovecchio Gianfranco, l’avv. Giuseppe Gianzi, difensore del ricorrente Calì Fabrizio,
l’avv. Eugenio Spinelli, difensore del ricorrente Usai Maurizio, l’avv. Roberta Giannini,
difensore del ricorrente Gelsomini Simone e l’avv. Emilio Siviero, difensore del
ricorrente Monterisi Manolo, si riportano ai motivi dei rispettivi ricorsi e ne chiedono
l’accoglimento.

Data Udienza: 17/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza, in data 19.01.2015, il GIP del Tribunale di Roma applicava la
misura cautelare carceraria nei confronti di

MONTERISI Manolo, VALLANTE

Agostino, VALLANTE Vincenzo, LO VECCHIO Gianfranco, USAI Fabio,
GELSOMINI Simone e CALI’ Fabrizio in ordine al delitto di cui all’art. 74 d.P.R.
309/90 e di più reati fine di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90.
Il GIP ricavava la gravità indiziaria dell’esistenza di un associazione per

contestati,

sostanzialmente dai seguenti elementi indiziari e fonti di prova:
– dal contributo di alcuni collaboratori di giustizia e chiamanti in correità:
Todorovic Nikola (che si era autoaccusato di aver preso parte all’associazione
come intraneus), Cretarola Gianni, Leonardi Antonio, Leonardi Felice
(appartenenti all’omonimo clan di Napoli-Secondigliano), Pandolfo Giuseppe
(legato da rapporti di amicizia alla famiglia Monterisi), le cui dichiarazioni il Gip ha
riconosciuto reciprocamente confermative, convergenti, indipendenti e specifiche,
e tali da costituire riscontro reciproco;
– dagli arresti e sequestri operati nel corso dell’indagine (pag. 24 ord.);
– dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali derivanti da due
procedimenti penali riuniti, quello condotto dalla Guardia di Finanza nel 2011 e
quello condotto dai carabinieri di Frascati a partire dal 2012.
In particolare, il GIP evidenziava che l’individuazione di Monterisi Manolo,
come soggetto dedito al traffico di cospicui quantitativi di stupefacente, era
affiorata già nel 2011, quando la Guardia di Finanza aveva captato delle
significative conversazioni tra Monterisi, Moccia e i Vallante (Vincenzo e
Agostino), riguardo alla programmazione relativa all’attività di traffico di sostanze
stupefacenti, nonché aveva proceduto a sequestro di un ingente quantitativo di
hashish.
Nel 2012 nel corso di un’attività captativa che aveva riguardato tale Duca
Alessandro (proc. n.51107/11 nr), era ricomparsa la figura di Monterisi in una
conversazione avente ad oggetto una presumibile partita di droga.
Così veniva avviata un’attività di intercettazione telefonica sulle utenze, via
via individuate, che portava ad accertare l’esistenza di vari soggetti dediti
all’attività di spaccio in maniera coordinata e collegata.
La conferma che tali soggetti fossero avvinti da affectio societatis si ricavava
anche dalle dichiarazioni dei chiamanti in correità acquisite nel corso dell’anno
2013.

delinquere capeggiata da Monterisi Manolo, nonché dei reati fine

Pertanto, tali elementi, secondo il Gip erano idonei a ritenere sussistente a
livello indiziario l’associazione contestata nel capo 1 che vedeva al vertice
Monterisi Manolo e nel ruolo di organizzatori e partecipi gli altri indagati.
Il carattere organizzato e prolungato fino a tempi recenti del crimine, svolto
quasi in maniera professionale, induceva a ritenere sussistente un elevato
pericolo di reiterazione dei reati e necessaria l’applicazione di custodie cautelari in
carcere per quasi tutti gli indagati.
Contro tale ordinanza veniva proposto riesame innanzi al Tribunale di Roma –

1. 2 Il Tribunale, con l’ordinanza, indicata in epigrafe, confermava quella
cautelare disponendo l’annullamento della stessa nei confronti del solo VALLANTE
Agostino e limitatamente al delitto di cui al capo 107.
2 Ricorrono per cassazione tutti i predetti indagati.
2. 1. MONTERISI Manolo con il primo motivo denuncia violazione di legge e
vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza in ordine a tutte le ipotesi di reato oggetto di imputazione cautelare.
Il Tribunale ritiene di aver tratto, dalla sistematicità del compimento dei reati
fine, elementi utili di riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori per affermare la
sussistenza del sodalizio criminoso di cui al capo 1).
Ebbene, si deduce che proprio la sussistenza dei reati fine viene contestata; già
era stato rappresentato, in sede di riesame, come non fossero stati materialmente
eseguiti, nei confronti dell’indagato, sequestri di sostanza stupefacente, evidenziando
come questo aspetto negativo delle indagini non può che portare ad una situazione
quantomeno di incertezza, circa l’effettivo oggetto principale delle conversazioni
telefoniche. Il Tribunale sul rilievo difensivo della carenza di indagini nel senso
prospettato ha omesso qualsiasi risposta. Ciò con riferimento al capo 103, ove viene
contestata la detenzione in concorso con i Vallante di 70 Kg. di sostanza
stupefacente, senza che sia mai stato operato alcun sequestro. Quanto al capo 104,
era stato evidenziato dalla Difesa come l’ordinanza cautelare avesse omesso
qualsivoglia considerazione, richiamando genericamente una telefonata ambientale,
citata qualche riga prima, durante la quale il MONTERISI avrebbe pronunciato la
frase”un pacco da solo me lo sono comprato”, motivazione questa assolutamente
insufficiente a fondare la ritenuta gravità indiziaria. Analoga censura viene formulata
in ordine al concorso del MONTERISI nella presunta detenzione di 8 Kg di cocaina di
cui ai capi 106 e 107. Il Tribunale, pur avendo affermato che il capo 107 non è altro
che una duplicazione del capo 106, ha tuttavia omesso di dare qualsiasi risposta alla
doglianza difensiva sulla assenza di indizi tali da far ritenere l’indagato concorrente
nel reato. Con riferimento al capo 110, l’unico per il quale vi è stato un sequestro, vi
è una sostanziale omissione di motivazione. Il MONTERISI non è mai comparso nelle

sezione riesame – dai sopra indicati indagati.

intercettazioni afferente i 97,7 Kg di hashish oggetto del capo 110, poi sequestrati, e
che dalle intercettazioni risultava addirittura che li il “fumo” non lo voleva trattare.
Per altro, il collaboratore Leonardi Felice, che ha riferito in ordine a tale episodio, non
ha mai fatto il nome del MONTERISI. A carico dell’indagato il Tribunale, come del
resto aveva già fatto il GIP, quale indizio significativo riporta una telefonata del
giorno successivo al sequestro, nel corso della quale l’indagato, conversando con tale
Simone, affermava di avere avuto la giornata più brutta della sua vita.
Con riferimento ai capi 2-3-4 dell’imputazione si era rappresentato che si trattava di
una ripetizione della contestazione perché si tratterebbe di un’unica quantità di

In ordine al capo 4, per altro, il Tribunale nulla scrive.
Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, era stato evidenziato come dalle
stesse non era stato formulato un singolo capo d’imputazione per un reato fine, si è
evidenziata l’assoluta genericità da cui semmai poter prendere spunto per ulteriori
indagini riferibili a vari fatti illeciti ex art. 73 d.P.R. 309/90, ma che nulla deponeva
per l’esistenza di un’associazione. Si era rappresentato che i Vallante venivano
individuati dal collaboratore Todorovic come fornitori occasionali del MONTERISI, che
però aveva anche altri canali di approvvigionamento. Per altro, alcuna disamina
viene operata, alla luce della giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità di
includere il fornitore nella compagine associativa, la cui condotta a tal fine deve
essere continuativa, apprezzabilmente rilevante per il raggiungimento degli scopi del
sodalizio criminoso. Sul punto nulla è stato specificato dal Tribunale che riportando
come il Leopardi abbia riferito che Agostino Vallante “era solito fare affari di droga
con loro” ha tratto automaticamente una conferma sul presunto ruolo di associati dei
Vallante.
La motivazione fornita dal Tribunale, a sostegno della sussistenza
dell’associazione, appare del tutto carente e non ancorata alle risultanze investigative
ed illogica nelle sue conclusioni. Invero, si argomenta, non può essere considerato
automaticamente sintomo della sussistenza di un sodalizio la circostanza che alcuni
soggetti si riferissero al MONTERISI per la loro attività di spaccio, soprattutto quando
si versa in materia di reati afferenti agli stupefacenti che richiedono sempre un
minimo di organizzazione e conoscenza dei concorrenti, senza che però tali rapporti,
anche continuativi, debbano per forza assurgere ad associazione criminale. Tutt’al
più è consentito parlare di concorso di persone nel reato continuato.
Si rileva che la precedente affermazione del Leonardi, posta a base dell’impianto
accusatorio, secondo cui i Vallante erano fornitori del MONTERISI ma che costui
spesso usava rifornirsi anche con persone diverse, è in contraddizione con la stessa
ipotesi accusatoria.

stupefacente che nella stessa giornata sarebbe stata distribuita.

Non emerge dall’ordinanza neppure uno schema gerarchico riferibile alla
contestata associazione a parte la generica ed apodittica affermazione che tutti
facevano capo al MONTERISI. Viceversa, dal compendio investigativo emerge che
ognuno degli indagati svolgeva la propria attività in un’ottica personalistica e non
quale parte di una organizzazione, non tralasciando di osservare come il reato
associativo è caratterizzato dal dolo specifico.
Con il secondo motivo

si denunciano altra violazione di legge e vizio di

motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il
Tribunale omesso di considerare come la maggior parte dei reati fine contestati al

sono risalenti a circa 4 anni fa. Ed i reati più recenti sarebbero stati commessi per
quantità relativamente modiche e, comunque, non implicanti un giudizio automatico
di esigenze preventive di speciale gravità, specialmente qualora si dovesse ritenere
insussistente l’associazione ex art. 74 citato.
2. 2 VALLANTE Vincenzo, VALLANTE Agostino e LO VECCHIO Gianfranco con un
unico atto eccepiscono il vizio di motivazione ed inosservanza ed erronea
applicazione dell’art. 192, co. 3 c.p.p.. Per VALLANTE Vincenzo si afferma in
maniera contraddittoria ed illogica la qualità di “intraneus” alla presunta associazione
pur se non vi è alcuno indizio, conversazione o chiamata in correità che permetta di
ritenere sussistente il suo collegamento dopo il 2011. Le conversazioni richiamate a
carico dell’indagato non lo vedono come interlocutore, ma, comunque, sono
intercorse ad agosto 2011 mentre il reato associativo è stato contestato come a far
data da maggio 2012. Tutti i reati fine contestati, ad eccezione del capo 102,
risalgono al 2011 e le chiamate di corretità ed il contributo dei collaboratori di
giustizia sono stati acquisiti nel corso dell’anno 2013 e riguardano eventi precedenti
rispetto al momento delle dichiarazioni. Il VALLANTE Vincenzo esce dalla scena nel
2011, per ritenere la permanenza dell’accordo fino a tempi recenti si fa riferimento
all’episodio di cui al capo 102, commesso in data 20.05.2014, quando in sede di
captazione ambientale si sentono i due VALLANTE fare riferimento alla “roba” che
“punzecchia un po” , ed anche nell’ipotesi che si trattasse di droga acquistata da
Vincenzo Vallante si dimentica che i conversanti sono padre e figlio e che nessuna
indicazione viene fatta sulla partecipazione di terzi soggetti. Il VALLANTE Vincenzo
non viene mai riconosciuto ed individuato da alcuno dei dichiaranti, i quali riferiscono
solo in modo generico e lacunoso su un possibile suo coinvolgimento. Il Todorovic
riferisce solamente di aver preso la droga anche da due napoletani, senza però fare
indicazioni precise su Vincenzo, diversamente da come sostenuto nell’ordinanza..
Dalle dichiarazioni del Todorovic e del Leonardi Felice si può solo trarre l’esistenza di
una possibile attività di spaccio con contatti tra acquirenti e fornitori, ma non di certo
l’esistenza di un’associazione.

MONTERISI ed i più gravi, per supposta quantità di sostanza stupefacente trattata,

Ritenendo che il VALLANTE Vincenzo fosse il dirigente organizzatore del
presunto sodalizio occorreva che si motivasse su quale fosse il suo ruolo all’interno
della associazione dal momento che al di là di alcune conversazioni risalenti al 2011
e che attengono a reati fine non vi è alcun grave indizio in ordine alla sua attività in
seno alla supposta organizzazione, in ordine alla presenza di un vincolo durevole, a
contatti frequenti, ad una affectio societatis, e ad una consapevolezza di agire e
contribuire alla vita associativa ad una sistematicità e continuità nello spaccio.
Con riferimento ai singoli capi di imputazione dal 102 al 110 si rileva come il
VALLANTE Vincenzo è solo presente alle conversazioni, ma senza intervenire, tutt’al

2.2.1

Per

VALLANTE Agostino

la contestazione di aver fatto parte

dell’associazione rivestendo il ruolo di dirigente organizzatore discende, anche per
lui, dalla contestazione di alcuni reati fine e da alcuni contatti telefonici intercorsi in
un periodo antecedente al 2012. E’ fuori di ogni logica, si argomenta, ritenere un
soggetto quale dirigente organizzatore in assenza di quei facta concludentia

che

consentono una simile affermazione, che vanno dai contatti frequenti con presunti
sodali ad una sistematicità continuativa nello spaccio, ad un coordinamento
dell’attività, alla qualità di membro effettivo della stessa. Si sostiene che il legame
era sussistente anche nel 2014 sulla base di due/tre conversazioni intercorse tra
VALLANTE Agostino e LO VECCHIO prive di rilevanza investigativa e, comunque,
nulla si dice relativamente al 2012 ed al 2013. Lo stesso collaborante Todorovic, che
era a stretto contatto per quanto da lui riferito con il Monterisi, non individua nel
VALLANTE Agostino un membro al quale dover rendere conto o ancora con il quale
dover spartire i profitti.
Per quanto riguarda gli altri capi di imputazione si tratta più che altro di episodi
di cosiddetta “droga parlata”, a parte il capo 110, in relazione al quale vi è solo una
progettazione di acquisto, trasporto di sostanza stupefacente, peraltro nemmeno
specificata ed individuata, ed in completa assenza di riscontri.
2.2.2 Per LOVE04110 Gianfranco si rileva che ancora più scarno è il compendio
indiziario, la motivazione è stata omessa non solo sulla partecipazione in ordine alla
presunta associazione, ma anche per il reato fine.
Non vengono indicate in ordine al capo 1) quale siano state le condotte dalle
quali emergerebbe la partecipazione al sodalizio. Nessun elemento permette di
ritenere che il LO VECCHIO ne fosse partecipe, il suo coinvolgimento è solo tratto
dalle dichiarazioni del Todorovic e dei Leonardi in assenza di riscontri esterni, non vi
è alcun atto di indagine, conversazione, pedinamento, sequestro che vede coinvolto
l’indagato. Le dichiarazioni dei collaboratori sono, comunque, generiche, lacunose,
imprecise.

più compare come connivente ma di certo non come concorrente.

2. 3 Con un unico motivo il ricorrente USAI Maurizio denuncia violazione di
legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza e gravità degli indizi.
Per ciò che concerne il capo 1) il Tribunale si è limitato alla lettura del capo
d’imputazione omettendo di esaminare attentamente l’informativa del carabinieri di
Frascati.
– L’Usai non è stato attinto in alcun modo dalle numerose dichiarazioni
accusatorie rese dai collaboratori di giustizia (dichiarazioni queste ultime che
appaiono il punto di forza della tesi accusatoria)
– Nulla è stato rilevato a suo carico nel periodo in cui il presunto sodalizio è

– irrilevanti appaiono gli elementi a carico dell’Usai nel periodo successivo,
tanto è vero che non viene formulato alcun capo di imputazione nei confronti di
Monterisí o di altri coimputati per aver ceduto sostanza stupefacente all’Usai.
– Gli unici rapporti che l’Usai intrattiene sono quelli con i propri familiari tra i
quali deve annoverarsi il Mirko Vittiglio fidanzato della figlia minorenne Noemi,
all’epoca dei fatti di appena 16 anni di età. Solo ed unicamente in tale contesto
devono interpretarsi i contenuti delle intercettazioni telefoniche tra il proprio
assistito ed il Vittiglio. In particolare è assolutamente naturale che l’indagato
dispensi consigli di natura “difensiva” alla figlia Noemi allorché venne a conoscenza
dell’arresto del fidanzato Mirko. Tali comportamenti sono tutt’altro che indice della
preoccupazione di un sodale, ma sono il naturale comportamento di un padre nei
confronti della figlia.
Medesime considerazioni si espongono per quanto concerne i capi 23, 24 e 29
nei quali Il LO VECCHIO risulta indagato in concorso con il Vittiglio, le conversazioni
riferitisi a tali episodi appaiono del tutto naturali se si considera il loro rapporto.
Quanto alla telefonata intercorsa tra i due del 24.02.2014, nel corso della quale
l’USAI rivolto al Vittiglio dice ” mi devi pagare 6.000,00 euro… mezzo chilo”, risulta
documentato che l’indagato avesse fatto da garante al Vittiglio per l’acquisto di
un’autovettura Smart e che quest’ultimo fosse suo debitore. Il debito contratto dal
Vittiglio consisteva proprio nella somma di € 6.500,00 che in dialetto romano si usa
dire &000 e mezzo.
2. 4 Anche il ricorrente CALI’ Fabrizio denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di indizi a suo carico in ordine
alle contestazioni mossegli.
Si premette che l’ordinanza impugnata ha indicato a carico dell’indagato, quale
grave indizio di colpevolezza, le dichiarazioni del collaboratore Todorovic, il quale
avrebbe dichiarato che con l’ausilio del Lo Vecchio aveva “caricato droga” che gli
sarebbe stata consegnata da tali Mirko e Fabrizio che avrebbero ” un autosalone su
Pa/miri Togliatti e si chiamano Mírko e Fabrizio…, ho fatto viaggi da 5 Kg”.

stato attenzionato dalla GDF durante la prima fase investigativa;

Tali dichiarazioni sono prive di un qualsiasi elemento circostanziale che ne
consenta la valutazione ai fini della idoneità a costituire grave indizio. Non si specifica
né il tempo, né le modalità della consegna delle sostanze stupefacenti e non si danno
indicazioni di alcun genere che possano confermare l’assunto accusatorio. Ma è
rilevante, si aggiunge, che non vi è alcun elemento di riscontro a tali dichiarazioni
accusatorie. Né possono considerarsi tali, come sostiene il Tribunale, i contenuti degli
sms richiamati nell’ordinanza. Si tratta di messaggi telefonici che si riferiscono ai
giorni 27.02.2014 ed 1.03.2014 che in alcun modo evidenziano l’esistenza di rapporti
illeciti tra il CALI’ ed il Monterisi e, tanto meno, la sua partecipazione all’associazione.

all’arresto del CALI’ in data 27.07.2014 in quanto trovato nella disponibilità di
sostanza stupefacente. Tale episodio non è compreso tra i reati fine dell’associazione
contestata e non può essere ritenuto collegabile alla stessa.
Con il

secondo motivo le denunciate violazione di legge e carenza di

motivazione riguardano la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

2. 5 GetleMINI Simone denuncia parimenti violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Si argomenta che il contenuto delle intercettazioni telefoniche viene utilizzato
dal Tribunale per dimostrare “contemporaneamente” gli indizi a carico dell’indagato,
sia per quanto riguarda i reati fine che la sua partecipazione alla associazione
contestata; tale ragionamento logico basato sulla equazione che se c’è l’esistenza di
un accordo e di un’organizzazione finalizzata alla vendita di sostanza stupefacente,
automaticamente si dimostra l’esistenza del reato associativo.
Al GELSOMINI viene contestata una condotta concreta quale, cioè, di avere
organizzato l’aspetto logistico della associazione, tra cui l’individuazione dei luoghi di
deposito, ed il coordinamento dell’attività di spaccio al dettaglio ecc.), dati fattuali
che dovevano essere dimostrati attraverso sequestri di sostanza stupefacente
all’interno dell’appartamento in cui vive che, secondo la contestazione, sarebbe stato
messo a disposizione della associazione criminale. Gli indizi a suo carico emergono
da alcune intercettazioni nel corso delle quali si fa riferimento al piano ove lui
abitava. Le conversazioni richiamate sono del tutto non conferenti.
Il Tribunale omette qualsiasi motivazione in merito al ruolo che l’indagato
avrebbe svolto in seno alla associazione, si richiamano conversazioni intercorse tra
altri presunti adepti, ed il nome del GELSOMINI non viene citato, tranne che in una
occasione nel corso di una conversazione intercorsa tra il Monterisi ed il Mascolo
dove si parla della somma di € 600 che deve essere consegnata a tale “Simone”. Il
GELSOMINI ha solo tre contatti telefonici con il Monterisi, tra l’altro suo cognato,che
hanno ad oggetto appuntamenti.

Del pari, si evidenzia, priva di ogni consistenza di riscontro è la circostanza relativa

Il Todorovic ha dichiarato che si è occupato di smerciare grossi quantitativi di
droga per il Monterisi e di aver consegnato diversi chili a Simone suo cognato, però
non ha saputo riferire il nome dei suoi fornitori, né i luoghi di appuntamento , né il
luogo in cui il Simone custodisse la droga. Non c’è descrizione fisica del GELSOMINI,
né conosce la sua abitazione, né fornisce elementi utili per identificarlo.
In relazione ai singoli capi di imputazione è stato evidenziato che il capo 5)
ha ad oggetto ipotesi di cessione di sostanza stupefacente a tale Alberto che in
realtà è Salvagnini Alberto, idraulico che in più occasioni si è recato presso le

idraulica; il capo 7) si riferisce ad una cessione a tale Zavaglia Gianluca, in realtà si
tratta del titolare di una ditta di vendita di mobili ove la Sartori, moglie di
Gelsomini ha acquistato mobili per un valore complessivo di € 4.500,00 che è stata
rateizzata ( allega fattura attestante il primo versamento di € 500,00); il capo 10)
ha ad oggetto un’ipotetica cessione a Cinizi Luca realtà è il marito di Sara Di
Gaetano, sorella di Gelsomini; il capo 54 ha oggetto la cessione a Milano Marco che
in realtà è il titolare dell’agenzia viaggi con la quale Gelsomini, Sartori, Patrizio Di
Gaetano e Moccia sarebbero dovuti partire per l’Egitto il 08.03.2014 il cui saldo
doveva versato il 06.02.2014 . Su tali elementi nuovi introdotti dalla difesa con il
deposito della memoria non è fatta alcuna menzione dal Tribunale limitato a
confermare in toto l’ordinanza del G.i.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Tutti i motivi esposti, di cui molti non consentiti nel giudizio di legittimità,
sono comunque infondati e determinano il rigetto di tutti i ricorsi.
3. 1 Come sinteticamente riportato nella parte narrativa tutti gli indagati
ricorrenti hanno contestato la gravità indiziaria degli elementi probatori rappresentati
dal GIP e/o la insussistenza degli stessi.
Questa Corte ha reiteratamente puntualizzato che in tema di misure cautelari
personali, il coordinamento fra il disposto dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis)
e quello dell’art. 309 cod. proc. pen. consente di affermare che al Tribunale del
Riesame deve essere riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla vicenda
de liberiate, onde allo stesso non è demandata tanto la valutazione della legittimità

dell’atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante e, quindi, primariamente la
soluzione del contrasto sostanziale tra libertà del singolo e la necessità coercitiva, con
la conseguenza che la dichiarazione di nullità dell’ordinanza impositiva deve essere
relegata a

ultima ratio

delle determinazioni adottabili. Tale nullità può essere

dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso
grafico ovvero, qualora, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in una clausola
di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l’intero contesto, individuare

abitazioni di Gelsomini, Sartori e Fiorentini per eseguire lavori di riparazione

le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue (v. per tutte: sez. 6, sentenza
n. 52 del 10/01/2000, rv. 215433 e, da ultimo, sez. 4, sentenza n. 45847 del
08/07/2004, rv. 230415). In definitiva, il Tribunale del Riesame può integrare la
motivazione dell’ordinanza impositiva di misura cautelare, perché, con la garanzia del
contraddittorio, può rimediare ai vizi della motivazione, sino a confermare la misura
per ragioni diverse. Deve per contro rilevarsi la nullità dell’ordinanza, quando essa sia
priva del requisito della motivazione (intesa mancanza fisica o mera apparenza), in
relazione alle condizioni generali o alle esigenze cautelari.(sez. 5, sentenza n. 5954 del
07/12/1999, rv. 215258).

posto che il provvedimento coercitivo era ampiamente motivato, sicché il Tribunale di
Roma, nella ordinanza censurata, dopo avere richiamato le argomentazioni espresse in
quella sede, ha espresso considerazioni in ordine agli specifici punti di doglianza
esposti dagli indagati con il riesame.
3. 2 Ciò precisato, i ricorsi non possono trovare accoglimento, laddove si
risolvono in una censura sulla valutazione del quadro indiziario, con riferimento ai reati
contestati posto a fondamento del provvedimento de liberiate che esula dai poteri di
sindacato del giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento
motivazionale né manifestamente illogico, né viziato dalla non corretta applicazione
della normativa di settore.
In proposito, va ricordato che, secondo assunto non controverso, in tema di
misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito
riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere
contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e
logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure
investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa
valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice (ex pluribus, Cass., Sez.
4^, 4 luglio 2003, Pilo; nonché, Sez. 4^, 21 giugno 2005, Tavella). Ciò che, nella
specie, i ricorrenti fanno quando si limitano a contestare “nel merito” il quadro
probatorio a carico evidenziato nell’ordinanza cautelare, fondato ) sulla chiamata in
correità dei collaboranti indicati nella parte narrativa; b) sul contenuto di intercettazioni
plurime, il cui significato probatorio è stato analizzato con attenzione ed è supportato
da una motivazione ampiamente esaustiva, specie ove si consideri che si tratta di una
decisione de libertate.
Infatti, non può essere dimenticato che la nozione di “gravi indizi di
colpevolezza” di cui all’art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine
“indizi” inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di
colpevolezza, che sta ad indicare la “prova logica o indiretta”, ossia quel fatto certo
connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192 c.p.p., comma 2) che consente di

Nel caso di specie non ricorrevano certamente queste ultime condizioni,

risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l’emissione di
una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a
fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine
ai reati addebitatigli. E ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla L. 1
marzo 2001 n. 63 (non toccate dalla recente modifica al codice di procedura penale di
cui alla legge 16 aprile 2015, n.47, entrata in vigore in data 8 maggio 2015): infatti,
nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (art. 273 c.p.p.,
comma 1), giacché l’art. 273 c.p.p., al comma 1 bis (introdotto, appunto, dalla
suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non dell’art. 192 c.p.p.,

indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono
essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192
c.p.p., comma 2, e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della
concordanza (cfr. ancora, Cass., Sez. 4^, 4 luglio 2003, Pilo; nonché, più di recente,
Sez. 4^, 21 giugno 2005, Tavella).
Il diverso regime trova evidente giustificazione nella diversità dell’oggetto
della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di
ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito,
orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza
dell’imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598).
3.3 Le varie censure non colgono, quindi, nel segno: non emergono nella
decisione gravata violazioni di norme di legge e, nel merito, le argomentazioni a
supporto della conferma dell’ordinanza del GIP, non sono sindacabili in questa sede, a
fronte della rappresentazione, non illogica, di un quadro indiziario senz’altro grave nei
termini di cui si è detto, che consente, per la sua consistenza, di prevedere che,
attraverso il prosieguo delle indagini, sarà idoneo a dimostrare la responsabilità del
prevenuto, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr.
Cass., Sez. 2^, 19 gennaio 2005, Paesano).
Come si è accennato, tali principi sono pienamente rispettati, risultando dalla
motivazione dell’ordinanza gravata come si sia proceduto ad un legittimo richiamo al
contenuto delle conversazioni intercettate, ritenuto significativo della contestata
fattispecie incriminatrice, quanto al puntuale riferimento alle dichiarazioni dei
collaboranti, che in quelle intercettazione hanno trovato valido riscontro.
In questa prospettiva, le doglianze sollevate da alcuni ricorrenti ( Monterisi,
Vallante Agostino, Vallante Vincenzo, Usai, Lo vecchio, Gelsomini) circa
l’interpretazione del contenuto delle intercettazioni, sono inaccoglibili, invocandosi qui
un controllo censorio sull’apprezzamento del quadro probatorio non esercitabile a fronte
di una motivazione che non si appalesa ictu oculi illogica.

il comma 2, che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli

Nella specie, non è dubitabile che il giudice del riesame, concordando con il
GIP relativamente alla valutazione degli elementi indiziari, ha evidenziato in maniera
non illogica gli elementi posti a sostegno della gravità del quadro indiziario.
3. 4 Quanto agli elementi indiziari sintomatici della esistenza di una
organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, il Tribunale nel precisare che,
sebbene la contestazione, quale

tempus commissi delicti

di operatività della

associazione, faccia riferimento al maggio 2012, evidenzia che riscontri oggettivi della
sua esistenza ed operatività emergono già nel periodo maggio-settembre 2011.
Il Tribunale ha evidenziato gli indici significativi dell’esistenza del sodalizio,

spaccio nella zona di Tor Bella Monaca, con la consapevolezza da parte di tutti i
concorrenti, per i legami evidenziati dalle indagini, di far parte di un organismo
associativo dedito in maniera continuativa allo spaccio di droga; tali indizi sono
rappresentati: 1) dalle conversazioni ambientali riportate alle pag 68-71 dell’ordinanza
genetica che intercorrono tra il Monterisi, Vallante Agostino e Moccia Pasquale (altro
sodale non ricorrente), ritenute estremamente significative della esistenza della
organizzazione: si fa riferimento alle lamentele del Monterisi verso gli altri interlocutori
del poco guadagno, alla programmazione delle strategie future di vendita dello
stupefacente, passando dal “fumo” alla cocaina, stabilendo la necessità di prendere in
locazione garage per la custodia della droga, alla disponibilità ampia di cocaina ad un
determinato prezzo, tutti elementi dimostranti un accordo stabile tra gli interlocutori;
2) dal rilievo che, sebbene quasi sempre criptico, il contenuto delle intercettazioni il
Tribunale ben evidenzia, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, come la
cripticità non consiste solo nell’uso di termini allusivi, di metonimie dove il significato di
una parola viene cambiato in un altro a seconda di quanto convenzionalmente stabilito
dagli interlocutori, ma anche secondo l’id quod plerumque accidit, di conversazioni
decontestualizzate nelle quali non si comprende alcunché di quello che si voglia dire,
perché è lecito supporre che in una normale e lecita conversazione i soggetti dicano
piuttosto che non dire, cioè articolino un discorso riguardo all’argomento del quale
intendono parlare. Il Tribunale condivide il ragionamento del Gip e che costituisce la
conferma che la conversazione criptica abbia ad oggetto proprio l’attività illecita,
laddove tale conferma è costituita dal servizio di osservazione, pedinamento e
controllo, che ha portato a sequestro della sostanza stupefacente; 3) dalle chiamate in
correità. Primaria rilevanza viene data alla chiamata in correità di Todorovic Nikola per
avere egli lavorato illecitamente a diretto contatto con Monterisi. Il collaborante è stato
ritenuto credibile soggettivamente perché era in stato di libertà, ha fornito dichiarazioni
auto-indizianti, ha indicato nomi luoghi e circostanze, ha avuto riscontri costituiti da
altre dichiarazioni di soggetti collaboranti. Tra queste quelle rese dall’altro collaborante
Leonardi Antonio, che assumono un rilievo significativo per quanto riguarda le posizioni

sulla base di uno accordo, stabile e continuativo negli anni, tra i sodali per effettuare lo

processuali, oltre che del Monterisi anche di Vallante Agostino, Vallante Vincenzo,
Gelsomini, Lovecchio ed Usai (si rimanda alla lettura analitica dell’ordinanza impugnata
pagg. 20 e segg.). Anche per Leonardi il Tribunale offre una esaustiva motivazione
della sua credibilità.
Il Tribunale sulla scorta di tali elementi mette in evidenza:a) i collegamenti ed
i rapporti tra Monterisi, i due Vallante, Lovecchio e Calì legati da accordi stabili in
ordine all’aspetto relativo all’approvvigionamento dello stupefacente; b) Monterisi
gestiva poi, con l’ausilio di Mascolo Tiziana (altra indagata) – custodiva lo stupefacente,
teneva i conti e distribuiva la droga secondo i suoi ordini – diversi canali di spaccio al

di far parte al Monterisi emerge dagli elementi su riportati e che tutti allo stesso modo
fossero consapevoli di far parte di una realtà organizzata emerge dalla sistematicità e
continuità dello spaccio, dalle modalità di organizzazione dello stesso, e dalla diretta
conoscenza di alcuni degli altri sodali.
Si rimanda alla lettura dell’ordinanza con riguardo alle singole posizioni
processuali con riferimento, oltre alla partecipazione alla contestata associazione,
anche al concorso nei singoli reati fine, atteso che le censure oggetto degli odierni
ricorsi sono state tutte ed analiticamente trattate dal Tribunale la cui motivazione, si
ripete, è immune da vizi logici.
4. Con riguardo alle censure prospettate dal ricorrente USAI, anche in questo
caso l’atto d’impugnazione propone una lettura alternativa degli elementi indicati
nell’ordinanza come sintomatici di gravi indizi di colpevolezza, affermando, in contrasto
con gli esiti dei servizi di osservazione e con il contenuto delle conversazioni
intercettate indicati nell’ordinanza, nulla hanno a che vedere con la presunta sua
partecipazione alla associazione (V. parte narrativa). Il ricorrente esamina partitamente
ciascuno degli elementi indiziari sollecitandone nuovamente una lettura parcellizzata, al
fine di evidenziare l’insufficienza di ciascun elemento singolarmente preso, secondo un
metodo argomentativo già rifiutato dal giudice della cautela che, con logica esposizione,
ha premesso la necessità di una lettura congiunta e non frammentata di tutti gli
elementi emersi dalle indagini.
Mentre non è inutile sottolineare, per corrispondere ad uno degli argomenti
della doglianza, che, dal punto di vista probatorio, per ritenere il reato di detenzione a
fini di spaccio e finanche quello di spaccio, non sono certamente indispensabili il
sequestro o il rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tali
reati può essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie, quali nella
specie il contenuto delle intercettazioni (cfr., per riferimenti, Cass., Sez. 6″, 14 ottobre
1986, Manara).
5. Per quanto riguarda le diffuse argomentazioni poste a base del ricorso del
CALI’ il Tribunale, sia pure in maniera sintetica le ha contrastate lapidariamente

dettaglio costituiti da Gelsomini, Vittiglio Mirko e l’Usai; c) che tutti fossero consapevoli

facendo riferimento ad elementi sicuramente significativi della sua partecipazione al
sodalizio criminale de quo: a) al suo arresto, avvenuto il 2 luglio 2014, perché trovato
nella disponibilità di 6 chili di hashish e grammi 117 di cocaina; b)ai contatti con il
Monterisi ricavabili dagli sms riportati nell’ordinanza cautelare; c) dalle dichiarazioni del
Todorovic.
6. In definitiva, risulta evidente, dalla enunciazione delle ragioni addotte dal
Tribunale a sostegno della pronuncia di rigetto, che la gravità indiziaria è stata desunta
sulla base di un analitico esame del quadro indiziario, senza omettere di indicare gli
elementi di riscontro estrinseco al tenore delle conversazioni intercettate, non

vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, compito diverso da quello di verificare, in
relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso
ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che
l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato,
controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi
indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
7. I soli Monterisi e Calì denunciano violazione di legge (V. parte narrativa
secondo motivo) e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle
esigenze cautelari.
Il Monterisi fa riferimento al requisito dell’attualità. Sul punto il Collegio non
intende discostarsi, condividendone l’impostazione in diritto, dalla giurisprudenza di
questa Corte che prende in esame il criterio dell’attualità delle esigenze cautelari con
riferimento al momento dell’emissione della misura cautelare: a tal proposito dispone
l’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) in relazione al quale questa Corte ha ritenuto che “il
riferimento in ordine al “tempo trascorso dalla commissione del reato” di cui all’art. 292
c.p.p., comma 2, lett. c), impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione
della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale
momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza
temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari”: SS.UU.
40538/2009 Rv. 244377.
La ratio di tale norma è chiara e va individuata nel fatto che, nel momento in
cui il giudice decide di emettere una misura cautelare in carcere nei confronti di una
persona che si trova in stato di libertà, deve valutare anche l’attualità delle esigenze
cautelari che ben possono essere vagliate alla stregua del comportamento tenuto
dall’indagato fra il momento della commissione del reato e quello del momento
dell’emissione dell’ordinanza della custodia cautelare in carcere.

spettando alla Corte di Cassazione, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione,

Ritiene il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato ,
conserva compiutezza anche ove la si esamini valendosi, come strumento di verifica,
del nuovo dettato normativo. Il nuovo testo dell’art.274 cod.proc.pen., come modificato
dalla recente legge 16 aprile 2015, n.47, entrata in vigore in data 8 maggio 2015,
richiede ora l’ pericolo che l’indagato commetta gravi delitti, tra gli altri, della
stessa specie di quello per cui si procede, aggiungendo che l’attualità e concretezza del
pericolo . Per altro, la natura di norma processuale e non sostanziale della

tempus regit actum (sul punto V. sentenza di questa sezione IV del 18.06.2015. Pres.

Romis, est. Serrao, imp. Cassano)
Ma, nel caso di specie, non si pone il problema, atteso che, diversamente da
come sostenuto dal ricorrente, è pur vero che la operatività dell’associazione in parola
viene fatta risalire al 2011, ma è altrettanto vero che è emerso dagli elementi indiziari
raccolti che essa era ancora operativa nel 2014.
La censura del CALI’ sul punto delle esigenze cautelari è da ritenersi
inammissibile per la evidente genericità del motivo.
8. Al rigetto deX ricorsz segue la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta

A, ricors9Le condanna I ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al direttore dell’istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito
dall’art. 94 co. 1 disp.att. c.p.p..
Così deciso in Roma all’udienza del 17 giugno 2015.

novella, impone che essa non sia applicabile al caso di specie in virtù del principio

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