Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36070 del 01/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36070 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
BERRINI CESCHI FABIO N. IL 21/08/1987
avverso la sentenza n. 7757/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PADOVA, del 10/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
lette/serite le conclusioni del PG Dott. p tx. 0.~ -1- 1.20,

e4 ~5- netc-x.,

Uditi difensor

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Data Udienza: 01/04/2015

RITENUTO in FATTO

1. Con sentenza del 10\10\2014 il G.i.p. del Tribunale di Padova, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
applicava la pena su richiesta delle parti a Berrini Ceschi Fabio, in relazione ai reati di cui agli
artt. 186, lett. b, e 187 C.d.S., per guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione
per assunzione di cannabinoidi di auto Golf (acc. in Selvazzano Dentro il 24\3\2013).
Con la sentenza, in conformità al patto stipulato, il giudice di merito sostituiva la pena con il
lavoro di pubblica utilità.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Invero il comma 9 bis dell’art. 186 C.d.S., nel disciplinare la sostituzione della pena detentiva e
pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, esplicitamente, nell’incipt della disposizione, prevede
che la sostituzione è consentita “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente
articolo….”.
Ne consegue che il G.i.p., sussistendo la contestazione di tale aggravante, non poteva far
luogo alla sostituzione della pena.
Poiché tale beneficio era stabilito nell’accordo tra le parti, la invalidità del patto impone
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
tribunale di Padova per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, in data 1 aprile 2015
Il Consii iere est.

Il Presidente

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Venezia, lamentando la erronea applicazione della legge avendo il G.i.p. sostituito la pena con
il lavoro di pubblica utilità, sebbene il fatto commesso fosse aggravato dalla circostanza di
avere provocato un incidente (comma 2 bis dell’art. 186 C.d.S.).

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